La targa prova rappresenta una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti la deroga non è funzionale allo scopo

Non è legittimo l’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati. La copertura assicurativa della polizza RC auto dovrà essere perciò quella del veicolo a motore già immatricolato mentre quella della targa prova non coprirà alcun danno.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 17665/2020 pronunciandosi nell’ambito di una causa intentata per il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale. Più specificamente la donna viaggiava come terza trasportata a bordo di un veicolo il cui conducente, morto nell’incidente, era l’addetto di un’autofficina che si era posto alla guida per verificare l’esistenza di un problema meccanico segnalatogli dal proprietario e aveva perso il controllo dell’auto. L’uomo aveva prelevato e posto sulla parte posteriore dell’autovettura la targa (di prova) di proprietà dell’officina.

Per i Giudici Ermellini “la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente ‘sana’, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non ‘sana’, né la mancanza di revisione né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita. In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione”.

Si tratta, in definitiva, di una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo.

I Giudici Ermellini hanno poi specificato che se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. “Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”.

La redazione giuridica

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