Respinto il ricorso di un’autofficina che chiedeva il pagamento dei canoni di deposito al proprietario di una vettura custodita per diversi mesi

Il meccanico, l’autofficina, sono obbligati a custodire la vettura per il periodo della riparazione, e ne rispondono in caso di furto o perimento del veicolo. Ma ciò è conseguente ad una obbligazione di custodia, fosse anche strumentale a quella principale. La questione della onerosità del deposito, del resto, è questione che riguarda il contratto tipico di deposito, ossia il caso in cui la custodia è la prestazione principale; solo in tal caso la presunzione legale di gratuità viene meno quando il depositario è tale di professione.

Così la Cassazione nell’ordinanza n. 17918/2020 nel pronunciarsi sul ricorso di un’autofficina che aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento dei canoni di deposito e custodia di un veicolo dal 2009 al 2012, anno di effettivo ritiro della vettura da parte della proprietario. Quest’ultimo aveva affidato il mezzo all’officina per alcune riparazioni, che tuttavia, a suo giudizio, non erano state mai fatte; anzi, sosteneva che sarebbe stato asportato il motore della vettura, cosi che avendo egli necessità di una macchina, aveva dovuto acquistarne un’altra, lasciando in officina la vecchia.

Sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano rigettato la pretesa della ricorrente, fondando la decisione sul presupposto che non vi fosse alcuna provi di un contratto di deposito oneroso che desse titolo al pagamento del corrispettivo.

Il Tribunale, nello specifico, evidenziava che “l’obbligazione di custodia tipica del deposito può accedere ad un contratto di prestazione d’opera quale è quello concluso tra le parti, essendo provato che la vettura era stata affidata per riparazioni e non per essere custodita, ma per potersi dire che è stato stipulato un contratto oneroso di deposito, deve risultare una pattuizione in tale senso, che non è emersa dalla istruttoria”.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’autofficina eccepiva, invece, che nel caso di affidamento di un veicolo ad una officina per la riparazione si perfeziona un contratto misto che ha il contenuto di una prestazione d’opera ma anche del deposito, come da giurisprudenza ormai costante, con la conseguenza che non si può negare che sia sorto un obbligo di custodia della vettura, e che la relativa prestazione vada, in quanto adempiuta, remunerata. Ciò posto, deduceva come erronea la tesi del Tribunale secondo cui l’obbligazione di custodia sarebbe gratuita, derivando invece la onerosità dall’attività svolta dal custode, che, per professione, effettua rimessaggio.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto infondato il motivo del ricorso.

Il giudice di merito con accertamento in fatto non censurabile, e del resto non contestato aveva ritenuto non provato alcun accordo di pagamento del deposito. Il Tribunale aveva correttamente qualificato il contratto non come di deposito tipico, bensì di prestazione d’opera, e ciò sulla base del fatto che la vettura era stata affidata per le riparazioni e non per essere semplicemente custodita; aveva altresì correttamente ritenuto che in un contratto simile la prestazione di deposito è accessoria a quella principale di riparazione.

Quanto alla deduzione della ricorrente in base alla quale, trattandosi di un contratto misto, doveva avere rilievo pure la prestazione di custodia e deposito e che, essendo la depositaria tale di professione, il contratto si deoveva presumere quindi oneroso, la Cassazione ha sottolineato che tale tesi, pur partendo dalla corretta premessa che la giurisprudenza ritiene questo tipo di contratti come di natura mista, non ne traeva le conseguenze dovute. Infatti, non si tratta di un contratto in cui la prestazione di custodia della vettura è assorbente o in cui tale prestazione, nell’interesse delle parti, deve ritenersi principale; l’interesse delle parti è verso la riparazione della vettura dietro corrispettivo, prestazione rispetto alla quale quella di custodia è meramente accessoria.

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