In tema di violenza sessuale di gruppo, cambia l’approccio alla determinazione della pena: non è più esclusa in via automatica l’attenuante della minore gravità. Con la sentenza n. 37071/2025, la Terza Sezione Penale recepisce l’incostituzionalità dell’art. 609-octies c.p.: ora il giudice deve valutare l’attenuante anche nei casi di concorso.
Una svolta significativa nel trattamento sanzionatorio dei reati sessuali. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una condanna per violenza sessuale di gruppo, stabilendo che il giudice di merito non può più negare a priori l’attenuante della “minore gravità” basandosi sulla presunta incompatibilità ontologica con il reato di gruppo (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Penale – Sentenza n. 8013 del 2 marzo 2026).
Il contesto: l’intervento della Corte Costituzionale
Fino a pochi mesi fa, la giurisprudenza era granitica: mentre per la violenza sessuale “singola” (art. 609-bis c.p.) era prevista una diminuzione di pena per i casi meno gravi, tale beneficio era precluso nella violenza di gruppo (art. 609-octies c.p.). La ragione risiedeva nella presunta maggiore carica di intimidazione e nel trauma superiore inflitto dalla pluralità di aggressori.
Tuttavia, con la sentenza n. 202 del 29 dicembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609-octies c.p. nella parte in cui non prevedeva tale attenuante. I Giudici delle leggi hanno ritenuto che l’assenza di un “temperamento” sanzionatorio violasse i principi di proporzionalità e ragionevolezza (artt. 3 e 27 Cost.), specialmente dopo l’inasprimento delle pene introdotto dal “Codice Rosso” (Legge 69/2019).
Il caso concreto e la distinzione tra attenuanti
La vicenda riguarda un imputato condannato per palpeggiamenti ai danni di una minore disabile, commessi in concorso con altri soggetti. La Cassazione, nel recepire la sopravvenienza costituzionale, ha tracciato una distinzione fondamentale tra due diverse circostanze attenuanti:
Partecipazione di “minima importanza” (art. 609-octies, comma 4): È stata negata. Questa attenuante guarda all’apporto causale del singolo (quanto ha inciso l’azione del soggetto nell’economia del reato). Nel caso di specie, avendo l’imputato partecipato attivamente ai palpeggiamenti come gli altri, il suo contributo non è stato considerato marginale.
Fatto di “minore gravità”: È stata invece ammessa alla valutazione del giudice di rinvio. Questa attenuante guarda all’episodio nel suo complesso (modalità esecutive, grado di coartazione, danno psicofisico alla vittima).
I nuovi criteri di valutazione
La Suprema Corte sottolinea che l’applicazione della minore gravità nel reato di gruppo richiede una “particolare cautela”. Il disvalore deve essere significativamente inferiore alla media della fattispecie astratta. Nonostante la gravità intrinseca della condotta (palpeggiamenti su disabile), la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello non avesse espresso un giudizio di “sicura gravità” tale da precludere l’attenuante, limitandosi a negarla per un automatismo normativo ormai rimosso dalla Consulta.
Conclusioni: verso una pena più individualizzata
La sentenza segna il definitivo tramonto degli automatismi sanzionatori “fissi”. Il giudice del rinvio dovrà ora valutare se, nonostante la natura di gruppo dell’aggressione, le modalità concrete del fatto consentano una riduzione della pena (fino a due terzi). Resta ferma, invece, la responsabilità penale, ormai divenuta irrevocabile.
Avv. Sabrina Caporale





