Criteri di calcolo dell’invalidità per le vittime del dovere. Le Sezioni Unite delineano il trattamento più vantaggioso per il lavoratore e il calcolo dell’invalidità.

Criteri di calcolo dell’invalidità a favore delle vittime del dovere. “L’art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore e i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009”, in tal senso Cass. Civ., SS.UU. 24 febbraio 2022, n. 6214.

Con la decisione a commento le Sezioni Unite dettano i principi per il calcolo dei benefici dovuti alle vittime del dovere e del terrorismo, fermo rimanendo il principio della percentuale complessiva di invalidità.

Respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della la pronuncia di primo grado, aveva condannato l’erogazione ad un agente della Polizia Municipale ferito in servizio, dei benefici previdenziali e assistenziali per le vittime del dovere (l. n. 266/2005), tenendo conto di un’invalidità complessiva pari al 63%.

Secondo il Ministero, la decisione territoriale è errata nella applicazione dei criteri di calcolo dell’invalidità e nella determinazione del danno poiché la disposizione sul calcolo dell’invalidità, allo scopo di rivalutare le indennità già in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 206/2004, dovrebbe applicarsi anche al calcolo delle invalidità liquidate successivamente alla sua entrata in vigore, per le quali invece andrebbe applicato esclusivamente l’art. 3, d.P.R. n. 181/2009 che esclude dal computo il danno morale.

Le Sezioni Unite, preliminarmente, evidenziano che la ratio legis è quella di ampliare ed estendere i benefici in favore delle vittime qualificate.

Se si ragionasse diversamente, spiega il consesso, si esporrebbe il sistema delineato dalla l. n. 206/2004 e dal d.P.R. n. 181/2009 ad insuperabili rilievi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost.

In particolare, “non è ragionevolmente sostenibile che si sia inteso introdurre una disparità di trattamenti liquidativi per una misura di stampo indennitario assistenziale a favore di persone nella medesima condizione di vittime del dovere o del terrorismo in mera dipendenza dal momento in cui la liquidazione sia stata effettuata, né che oltre a ciò ad alcune delle vittime sia riconosciuto il danno morale nel computo dell’invalidità ed ad altre no, solo e sempre in relazione al fatto che la liquidazione sia avvenuta prima o dopo quella stessa data”.

Non rileva il momento in cui la liquidazione viene effettuata, di talchè è inevitabile che il trattamento di coloro che abbiano subito il danno, o ottenuto la liquidazione prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 181/2009, sia identica a quella di chi lo abbia subìto, o ottenuto la liquidazione, successivamente.

Pertanto, L’accertamento e i criteri di calcolo dell’invalidità devono tenere conto del danno morale secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009.

In altri termini, all’art. 6, comma 1, l. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che i criteri di calcolo previsti da tale norma sono applicabili anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge.

Il ricorso viene integralmente rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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