Respinto il ricorso di un automobilista che contestava la legittimità di due multe per violazione dei limiti di velocità a causa di vizi formali
I vizi formali del verbale di contestazione “rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla pubblica amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso”.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 24037/2020 pronunciandosi sul ricorso di un automobilista che si era visto notificare due verbali di contestazione dello stesso giorno, elevati nei suoi confronti dalla Polizia municipale, recanti identico numero, medesima contestazione (la violazione dell’art. 142, comma 8 del codice della strada), stesso orario e velocità; l’unica differenza riguardava l’indicazione del luogo della violazione (rispettivamente il km 7+900 della strada provinciale e il km. 9+200 della medesima strada provinciale).
L’uomo deduceva quindi l’impossibilità di aver commesso le infrazioni, non potendo avere percorso “nello stesso momento la distanza intercorrente tra i due apparati autovelox”.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, evidenziava che, a causa di un errore nel trasferimento dei dati, nel verbale di contestazione (il primo) era stata indicata la progressiva chilometrica di un altro sistema di rilevazione; dichiarava di avere quindi provveduto in autotutela a notificare un secondo verbale (entro i termini di cui all’art. 201 c.d.s.), con l’indicazione corretta e con l’espressa menzione che “il presente verbale di accertamento alle violazioni del codice della strada sostituisce a tutti gli effetti di legge quello precedentemente notificato in pari data e numero, il quale è da intendersi ritirato”.
Il Giudice di pace aveva revocato i verbali opposti, ritenendo che l’amministrazione, essendosi limitata a correggere il primo verbale con l’inserimento, nel secondo verbale, di una dicitura priva di alcun riferimento all’esistenza di un regolare e motivato provvedimento di annullamento, aveva causato una situazione di incertezza circa il luogo della violazione, così pregiudicando il diritto di difesa del trasgressore. La decisione, però, era stata riformata dal Giudice di appello.
La Suprema Corte, respingendo l’impugnazione avanzata dall’automobilista, ha rimarcato come l’amministrazione procedente avesse correttamente esercitato il suo potere di autotutela decisoria, notificando nei termini di cui all’art. 201 c.d.s. un nuovo verbale con la corretta indicazione del luogo della violazione, senza alcun vulnus al diritto di difesa del ricorrente, considerato il chiaro tenore della dicitura in esso inserita.
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