Secondo la Corte Europea è dovuto il risarcimento anche per il ritardo del volo aereo alternativo a quello cancellato

La CGUE (sentenza 12 giugno 2020, causa C-832/18) stabilisce che il passeggero ha diritto al risarcimento del danno sia per la cancellazione del volo originario, che per il ritardo del volo aereo alternativo, purché il vettore sia il medesimo.

Nella vicenda esaminata la Corte di Giustizia, oltre a chiarire che il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria anche per i disagi patiti con il volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea che ha cancellato il volo originario, chiarisce che il “guasto meccanico non può considerarsi una causa eccezionale idonea per escludere il diritto al risarcimento”.

Una compagnia aerea cancellava il volo dalla Finlandia  a Singapore ed offriva ai passeggeri un volo alternativo con scalo intermedio in Cina.

Il volo subiva un ritardo di un paio di ore. I passeggeri ottenevano dal vettore il risarcimento di € 600 per la cancellazione del primo volo, mentre nulla ricevevano per il ritardo del secondo volo, alternativo al primo.

Il vettore rifiutava di risarcire i passeggeri anche per il ritardo del secondo volo, poiché il disagio era stato determinato dal guasto ad un’apparecchiatura del velivolo e perchè il danno per il volo cancellato era già stato corrisposto.

Il Giudice finlandese, davanti al quale si svolge la vertenza, opera un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, in ordine all’interpretazione delle norme contenute nel Regolamento 261/2004, sulle seguenti questioni:

  • se il Regolamento 261/2004 (art. 7 paragrafo 1) vada interpretato nel senso che il passeggero, già risarcito per la cancellazione del volo, abbia diritto ad una nuova compensazione, allorché il volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea subisca un ritardo suscettibile di rimborso;
  • in caso di risposta affermativa alla prima questione, se il vettore aereo possa invocare circostanze eccezionali (art. 5 paragrafo 3 Regolamento) nel caso in cui subisca un guasto ad un “componente” trattato come “on condition”, vale a dire come pezzo utilizzato fino a quando non si guasti e il vettore aereo sia pronto alla sua sostituzione con uno di ricambio, già disponibile.

In caso di cancellazione del volo il Regolamento europeo prevede che ai passeggeri coinvolti vengono offerte dal vettore aereo tre diverse forme di assistenza, in cui al rimborso del biglietto è abbinato:

  • un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, oppure
  • un riavviamento verso la loro destinazione finale, non appena possibile, oppure
  • un riavviamento ad una data successiva scelta dai passeggeri, a seconda delle disponibilità dei posti.

Nel caso esaminato dalla Corte Europea, appunto, la compagnia aerea ha pagato la compensazione pecuniaria di 600 euro e offerto un riavviamento, regolarmente accettato dai viaggiatori.

Secondo la Corte di Giustizia i passeggeri di voli ritardati sono titolari del diritto alla compensazione pecuniaria quando giungano a destinazione oltre tre ore dopo l’orario originariamente previsto (art. 5 c. 1 lett. c e art. 7 c. 1 Regolamento), a prescindere dal fatto che sia un volo di riavviamento.

Egualmente, non rileva che il ritardo del volo alternativo veniva causato dalla rottura di un componente meccanico in quanto il guasto tecnico inerente la manutenzione del velivolo non costituisce circostanza eccezionale esimente.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea risolve le due questioni pregiudiziali sollevate dal giudice finlandese e afferma il diritto del passeggero ad ottenere la compensazione pecuniaria anche nel caso di ritardo prolungato del volo alternativo offerto dalla stessa compagnia aerea ed esclude che la rottura di un componente meccanico del velivolo configuri una circostanza eccezionale, tale da escludere il diritto al rimborso.

Avv. Emanuela Foligno

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