Nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione per passaggio in z.t.l. senza autorizzazione, il Comune deve produrre i relativi fotogrammi, pena l’illegittimità della pretesa sanzionatoria

L’assenza di fotogrammi nel giudizio di opposizione al verbale di contestazione elevato al conducente, aveva impedito di verificare il passaggio dell’opponente nella z.t.l., se le prescrizioni fossero state debitamente segnalate ovvero se la segnaletica fosse assente o insufficiente sì da ingenerare un errore incolpevole nel trasgressore che lo esimerebbe da qualsiasi responsabilità

La vicenda

Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi la ricorrente si opponeva al verbale di contestazione di violazione dell’art. 7 e 14 del codice della strada, elevato a suo carico dalla Polizia Municipale, perché alla guida del suo veicolo accedeva e transitava la zona a traffico limitata senza possedere la predetta autorizzazione.
L’opponente eccepiva che non vi era accurata segnaletica all’ingresso del varco che segnalasse l’obbligo dell’accesso con autorizzazione in determinati giorni e orari. Eccepiva, inoltre, la mancata prova dell’infrazione, non avendo il Comune depositato i fotogrammi ritraenti la targa del veicolo di sua proprietà. Chiedeva pertanto, l’annullamento del verbale impugnato.

Il giudice brindisino ha accolto il ricorso.

Ed invero, a fronte della dedotta eccezione di inidoneità della segnalazione indicante la zona a traffico limitato e dell’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per gli aventi diritto e soprattutto del passaggio del veicolo, il Comune non aveva depositato i fotogrammi relativi a quanto contestato e, pertanto, non aveva fornito la prova della legittimità della pretesa.
È noto che con l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell’Amministrazione nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell’onere della prova, rispettivamente dall’amministrazione e dall’opponente, con la conseguenza che spetta all’autorità che ha emesso l’ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costituivi della pretesa stessa, mentre sono a carico di quest’ultimo i fatti impeditivi.
Il comune nel caso di specie, era venuto completamente meno all’onere probatorio posto a suo carico, con la conseguenza che, in mancanza di fotogrammi non era stato possibile verificare il passaggio dell’opponente e neppure se le prescrizioni fossero state debitamente segnalate ovvero se la segnaletica era assente o insufficiente sì da ingenerare un errore incolpevole ne trasgressore che lo esimerebbe dalla responsabilità ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981.
Pertanto, non risultando sufficientemente provata la fondatezza della pretesa sanzionatoria, l’opposizione è stata accolta e la multa annullata.

La redazione giuridica

 
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