Stralcio dei debiti sotto ai mille euro: la prima sentenza

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Il Giudice di Pace di Afragola applica, nella prima sentenza di questo tipo, lo stralcio alle cartelle di importo inferiore ai mille euro. Ecco i dettagli

Con la recente pronuncia del Giudice di Pace di Afragola, c’è stata la prima applicazione della pace fiscale. Quest’ultima, proprio perché contenuta in un decreto legge (n. 119/2018) è immediatamente operativa.

A precisarlo è proprio la recente sentenza in commento, che in virtù del decreto ha cancellato il debito di un contribuente.

Infatti, anche se al 31 dicembre 2018 i ruoli iscritti dal 2000 al 2010 verranno cancellati automaticamente, i giudici, fino a quella data potranno applicare le disposizioni del decreto e dichiarare cessata la materia del contendere, liberando di fatto dal pagamento i contribuenti.

Il caso

Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Afragola ha applicato le disposizioni del decreto n. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”.

Nel farlo, ha dichiarato la “cessata materia del contendere” in merito a due cartelle esattoriali di 150 e 163 euro.

Le due cartelle erano state emesse in virtù di due contravvenzioni stradali. Ebbene, secondo il Giudice di Pace di Afragola, però, se il credito è inesigibile per l’immediata efficacia dell’annullamento del debito, per la sua cancellazione si deve attendere il 31 dicembre 2018.

Come esposto dal giudice, infatti, l’art. 4 del D.l n. 119/2018 al comma 1 dispone quanto segue.

“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali né già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”.

Nella motivazione della sentenza, il Giudice di Pace

Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza precisa che la ratio di detta disposizione è di porre fine definitivamente – con lo stralcio dei debiti sotto ai mille euro – ai contenziosi risalenti nel tempo e di importo esiguo. Importi che non sono stati riscossi tempestivamente. Ora, poiché il decreto n. 119/2018, anche se non ancora convertito, ha comunque forza di legge, lo stesso può essere applicato.

Pertanto, afferma il giudice, il credito è immediatamente inesigibile, ma la cancellazione effettiva avverrà a fine anno.

Nell’art 4, comma 2 inoltre si precisa quanto segue.

“a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.”

Alla luce di quanto esposto, in assenza di una disposizione che regoli “le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto”, è valido il principio secondo cui il giudizio, se ne vengono meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.

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