Ore di lavoro straordinario non pagate: l’onere della prova del lavoratore

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lavoro straordinario

Il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per le ore di lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto

Una lavoratrice, inquadrata nel VI livello del C.C.N.L. Commercio Confcommercio con la mansione di cameriera ai piani, impiegata presso una struttura ricettiva della capitale, aveva agito in giudizio contro la società datrice di lavoro al fine di ottenere, dopo l’intervenuto licenziamento verbale, il pagamento della somma complessiva di € 11.965,20, quale compenso per le ore di lavoro straordinario.

Nel merito la domanda di natura retributiva azionata dalla lavoratrice era fondata sulla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell’art. 2094 c.c., con le mansioni, la durata e l’orario di lavoro dedotti in ricorso.

Secondo il principio generale stabilito dall’art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda sicché, nel caso di specie, incombeva sulla lavoratrice l’onere di dimostrare di avere reso la prestazione lavorativa con un orario superiore a quello già riconosciuto e retribuito dalla parte datoriale.

L’onere della prova incombente sul lavoratore

Come è noto, il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 4076 del 20/02/2018; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2144 del 3/2/2005).

E, vieppiù, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell’onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16150 del 19/06/2018).

In termini generali, – ha chiarito il Tribunale di Roma – “l’affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell’esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, costituisce proiezione del principio guida di cui all’articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all’orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata”.

La pronuncia del Tribunale di Roma

La relativa prova, di conseguenza, va fornita in modo pieno e rigoroso dal lavoratore, su cui grava l’onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice.

Alla stregua di tale impostazione, la Suprema Corte ha rimarcato il particolare rigore da osservare nell’accertamento del fatto costitutivo, specificando che il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3714 del 16/2/2009).

Ebbene, tale prova nel caso in esame non era stata fornita, avendo la lavoratrice omesso finanche l’allegazione specifica delle ore di lavoro straordinario ulteriori rispetto a quelle già risultanti dai cartellini marcatempo e già retribuite dal datore di lavoro.

Per queste ragioni il Tribunale di Roma (Seconda Sezione Civile, n. 488/2020) ha rigettato la domanda.

La redazione giuridica

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