Confermata la penale responsabilità di un uomo accusato di aver posto in essere atti persecutori nei confronti della parte lesa con messaggi e telefonate anonime
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11717/2020 si è pronunciata sul ricorso di uomo condannato sia in rimo grado che in appello per il reato di stalking ai sensi dell’art. 612 bis del codice penale. L’imputato era accusato di condotte persecutorie nei confronti del compagno della ex fidanzata.
Nell’impugnare la decisione dei giudici di merito il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, vizi motivazionali con riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa. In particolare rilevava che non vi era motivazione alcuna, quanto alla possibilità di attribuire all’imputato le telefonate anonime ricevute dalla vittima. Peraltro la stessa polizia giudiziaria aveva rilevato l’esistenza, nel periodo oggetto della contestazione, di sole quattro telefonate.
La stessa parte lesa, poi, nelle sommarie informazioni rese tre mesi dopo l’inizio delle condotte si era riservato di rivolgersi ad un medico per un supporto psicologico con ciò dimostrando – a detta del ricorrente – che non avvertiva l’esigenza di attivare urgentemente il supporto dello specialista. Inoltre, aveva anche riconosciuto di trovarsi, anche prima delle condotte dell’imputato, in uno stato di difficoltà legato allo stress correlato all’ambiente di lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto le doglianze dell’imputato inammissibili.
In particolare, il riferimento al fatto che la vittima si fosse riservata di rivolgersi ad un professionista privato per un supporto psicologico, per i Giudici Ermellini, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, era del tutto irrilevante in quanto la stessa persona offesa aveva riferito di assumere quotidianamente lo Xanax.
Il fatto, infine, che nella sentenza impugnata la Corte territoriale muovesse dalla premessa di non avere avuto contezza dello stato d’animo della vittima non incrinava affatto la tenuta motivazionale della decisione, giacché – come sottolineato dalla Cassazione – il turbamento poteva ben essere accertato attraverso la valutazione critica della condotta della persona offesa conseguente alla realizzazione degli atti persecutori.
La redazione giuridica
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