A causa del ritardo diagnostico di adenocarcinoma la paziente ha perso il 20% di tasso di sopravvivenza a 5 anni, percentuale confermata anche a 10 anni con perdita di chance in eguale misura (Tribunale di Firenze, Sez. II, sentenza n. 2320/2020 del 27 ottobre 2020)
Una coppia di coniugi cita a giudizio il Medico lamentando di aver subito danni a causa di un ritardo diagnostico di adenocarcinoma della cervice uterina.
Secondo gli attori, il Medico commetteva un grave errore di diagnosi e ometteva i dovuti accertamenti diagnostici con conseguente aggravamento della patologia neoplastica e ritardo di oltre due anni nelle cure.
Nello specifico, la donna lamenta di aver subito un danno da perdita di chance di guarigione o sopravvivenza per la ritardata diagnosi, nonché danno biologico temporaneo e permanente, con pesanti ricadute nelle relazioni familiari e sociali, nonché nei rapporti sessuali con il marito.
In seno al giudizio gli attori hanno avanzato richiesta di accertamento tecnico in corso di causa, ex art. 696 -bis c.p.c., chiedendo disporsi CTU medico-legale onde accertare se vi fosse ritardo colpevole nella diagnosi e quali danni tale ritardo avesse provocato.
Il Medico convenuto si è costituito nel sub-procedimento e ha negato ogni addebito, evidenziando che il procedimento penale a suo carico si era concluso con l’archiviazione stante l’impossibilità, riconosciuta dal GIP, di accertare che la diagnosi intempestiva avrebbe determinato un aggravamento della malattia o degli interventi necessari a curare la donna.
Viene esperita CTU oncologica la quale ha accertato un ritardo diagnostico di adenocarcinoma da parte del medico convenuto poiché non eseguiva un iter diagnostico corretto a fronte di un sanguinamento utero-vaginale intermestruale, protratto e non responsivo ad una terapia ormonale, non proponeva alla donna esami più approfonditi e maggiormente indirizzati verso una diagnosi di tumore che doveva invece essere sospettata.
A seguito del deposito della bozza di CTU il Medico convenuto ha agito con autonomo giudizio nei confronti della Società di assicurazioni, sua garante per la RCP, affinché venisse accertato l’obbligo di garanzia al risarcimento dei danni nei confronti degli attori.
Successivamente al deposito della CTU oncologica, viene esperita CTU medico-legale, finalizzata ad accertare se, per effetto del ritardo diagnostico accertato dall’oncologo, l’attrice avesse riportato una menomazione dell’integrità psico-fisica temporanea e/o permanente o avesse eventualmente subito un danno apprezzabile come danno da perdita di chance.
Le cause venivano, poi, riunite.
Successivamente, il Giudice, rimetteva la causa sul ruolo in quanto gli elaborati peritali resi dal CTU oncologo e dal CTU medico legale apparivano in alcuni punti divergenti, e disponeva la redazione di un elaborato peritale congiunto.
Terminata la fase istruttoria il Tribunale da atto che dagli esiti della CTU emerge un ritardo diagnostico da parte del Medico di due anni.
La sintomatologia riferita dalla paziente avrebbe dovuto suggerire al Medico di effettuare ulteriori approfondimenti diagnostici che avrebbero consentito di anticipare la diagnosi di tumore al 2011 anziché al 2013.
Tuttavia, secondo i CTU, “anche se la diagnosi di cancro alla cervice fosse stata tempestivamente eseguita dal Medico convenuto, ciò non avrebbe inciso sulla terapia cui la donna si è dovuta sottoporre. Nel momento in cui la paziente ha cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia, e gli anomali sanguinamenti, era altamente probabile che il tumore si trovasse già in stadio avanzato, e che pertanto non avrebbe potuto essere curato meno invasivamente che con la radio-chemioterapia”…(..).. “Nei due anni in cui la diagnosi di cancro alla cervice è stata ritardata la paziente ha subito un danno biologico da inabilità temporanea quantificato nella misura di 10 mesi al 75%, 7 mesi al 50% e 7 mesi al 25%.”
I CTU, inoltre, hanno accertato che a causa della tardiva diagnosi la paziente ha perso almeno il 20% di tasso di sopravvivenza a 5 anni, percentuale confermata anche a 10 anni, quantificando nel 20% il danno da perdita di chance di sopravvivenza subito.
Relativamente alla compromissione della sfera sessuale, dovuta alla lamentata sclerotizzazione del tessuto vaginale conseguente alla radio-chemioterapia, i CTU hanno rilevato che tale condizione, di norma, è transitoria e hanno escluso che l’attrice abbia subito un danno permanente alla propria sfera sessuale, ammettendo comunque la possibilità che l’attrice possa rientrare nel 3% dei casi in cui quale postumo delle cure permane dispareunia (ed in tal caso quantificano il danno biologico permanente nella misura del 10%).
Il Tribunale ritiene che i danni che i CTU hanno riferito essere conseguenza della malattia in sé e cagionati dal decorso delle cure radio-chemioterapiche non possano essere ascritti alla responsabilità del medico convenuto e non siano, pertanto, risarcibili.
Il Giudice muove dal ragionamento dei Consulenti che hanno affermato la netta probabilità che il tumore diagnosticato alla paziente fosse già in stadio avanzato al momento dei primi sintomi e che, pertanto, anche se il Medico l’avesse tempestivamente diagnosticato non sarebbe stato comunque possibile evitare cure invasive come quelle cui l’attrice si è dovuta sottoporre.
Quindi, le conseguenze pregiudizievoli della sfera sessuale causate dalla chemioterapia non sono frutto dell’inadempimento del Medico poiché si sarebbero ugualmente verificate anche se lo stesso avesse formulato una tempestiva diagnosi.
Ciò chiarito, passando alla liquidazione del danno, è stata accertata l’esistenza di un danno biologico temporaneo imputabile al ritardo nella diagnosi, quantificato in relazione ai 24 mesi antecedenti alla corretta diagnosi: 10 mesi al 75%, 7 mesi al 50% e 7 mesi al 25%.
Applicando le Tabelle milanesi viene quantificata la somma complessiva per due anni di inabilità temporanea in euro 18.164,93.
Medesime conclusioni per quanto riguarda la perdita di chance di sopravvivenza. Infatti, i CTU hanno riconosciuto l’esistenza di una perdita di chance quoad vitam del 20% a 5 anni e hanno confermato tale percentuale anche a 10 anni. Essendo trascorsi 9 anni dal momento in cui i consulenti hanno concordato di far decorrere la tardività della diagnosi, ossia dal 2011, viene riconosciuto alla donna il danno da perdita di chance di sopravvivenza per un solo anno, il decimo dall’omessa diagnosi di cancro da parte del Medico, dal momento che risultano trascorsi 9 anni dal fatto.
Per la quantificazione di tale posta di danno viene liquidato l’importo di euro 3.846,54.
Invece, le domande risarcitorie avanzate dal marito della danneggiata, vengono respinte per carenza di prova.
L’uomo si è limitato ad allegare, senza fornire alcuna prova, diverse generiche voci di danno, anche patrimoniale.
Tuttavia, non ha adeguatamente documentato né il danno patrimoniale (ovverosia le ripercussioni negative sulla propria attività di artigiano), né il danno non patrimoniale, limitandosi a generiche allegazioni rispetto alle quali neppure sono state formulate richieste istruttorie.
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda degli attori e condanna il Medico a risarcire la somma di euro 19.803,85 per danno biologico temporaneo e la somma di euro 4.193,60 per danno da perdita di chance di sopravvivenza
In ragione della parziale soccombenza degli attori, le spese di lite vengono poste a carico delle parti nella misura del 50%. Le spese di lite, invece, vengono poste nella misura di 1/3 a carico di tutte le parti.
Avv. Emanuela Foligno
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