Respinta, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento dei genitori di un bambino investito da un autocarro che stava effettuando una manovra di retromarcia (Tribunale di Vibo Valentia, sentenza n. 120/2021 del 8 febbraio 2021)

Con atto di citazione regolarmente notificato i genitori del bambino investito convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia, la Compagnia assicuratrice e il conducente-proprietario dell’autocarro Fiat per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno che quantificano in euro 16.424,06, per le lesioni subite dal figlio minore.

Si costituiva la Compagnia chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico legale e il Giudice di Pace, all’esito dell’attività istruttoria, rigettava la domanda perché non provata e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza i genitori del bambino investito propongono appello dinanzi il Tribunale di Vibo Valentia, in qualità di Giudice d’appello, il quale ritiene il gravame infondato.

Secondo gli appellanti il primo Giudice ha omesso la valutazione della prova testimoniale di uno dei testi ed ha errato nell’interpretare la testimonianza resa dall’altro teste.

Il Tribunale, dopo avere riesaminato il fascicolo di primo grado, conferma le conclusioni del Giudice di prime cure e ritiene che le risultanze istruttorie non consentono di ricostruire le modalità del sinistro.

In mancanza della precisa ricostruzione del sinistro è impossibile procedere all’accertamento in concreto della responsabilità del conducente dell’autocarro.

Tuttavia, viene dato atto che il primo Giudice erroneamente indicava nella decisione impugnata che nel corso del giudizio veniva escusso un solo teste, mentre i testi escussi sono stati due.

Tale omissione, comunque, non è dirimente.

La deposizione del teste, non vagliata espressamente dal Giudice di primo grado, è pacificamente generica.

Il predetto teste ha affermato : “il furgone Fiat bianco effettuava una veloce retromarcia ed investita il bambino che era sulla bicicletta a pochi metri da noi “.

Il teste non è stato in grado di riferire in che punto sia stato l’urto tra il furgone che procedeva in retromarcia e la bicicletta, né come sia avvenuta in concreto la caduta del bambino.

Inoltre, vengono condivise le valutazioni del Giudice di Pace in ordine alla genericità delle circostanze riportate dall’altro teste, il quale riferiva: ” ho sentito mio nipote gridare, mi sono voltato e ho visto che il furgone lo aveva buttato per terra “.

Anche questo secondo teste non afferma di aver visto l’urto tra il veicolo e la bicicletta, né ricorda in che punto il bambino si feriva.

Inoltre, la testimonianza appare contraddittoria poiché il teste, presumibilmente di spalle (asserisce, infatti “mi sono voltato”), ne deriva che non poteva riferire del lamentato impatto tra il conducente del furgone e la bicicletta.

Dunque, entrambe, le testimonianze si appalesano del tutto generiche e la genericità dei fatti posti a fondamento della domanda azionata in primo grado concerne a monte lo stesso atto di citazione e i capitoli di prova conseguentemente formulati, in cui non è mai indicato quale fosse il punto d’urto e di collisione tra il veicolo e la bicicletta, né tanto meno come sia avvenuta la caduta del bambino (se sobbalzato dalla bicicletta, se caduto frontalmente, se investito solo di lato).

In tal senso, è pacifico che i fatti debbano essere esposti in modo tale, se confermati, da confortare la tesi da parte di colui che li ha dedotti ed inoltre essi vanno descritti congruamente al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria.

La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, e il giudizio sull’ attendibilità dei testi e sulla loro credibilità, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva.

Inoltre, riguardo alle prove documentali inerenti la cartella clinica e il Verbale del PS di Vibo Valentia, il CTU ha riferito che mancano dati obiettivi da cui desumere la caduta da bicicletta (escoriazioni, ferite o in altre parti del corpo).

Aggiungasi che non è stata allegata nessuna riproduzione fotografica inerente la bicicletta incidentata.

La sentenza di primo gravo viene quindi confermata.

In conclusione, il Tribunale in qualità di Giudice d’appello, rigetta l’appello e condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite e al pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato già versato.

Avv. Emanuela Foligno

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