Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso dell’Inps avverso il decreto di omologa dell’Atp sulla sussistenza del requisito medico legale in capo a una cittadina per l’assegno di invalidità civile
“In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il provvedimento ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.”.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 5719/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Inps contro la decisione del Tribunale che, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps avverso il decreto di omologa dell’Atp con il quale il medesimo tribunale aveva dichiarato la sussistenza del requisito medico legale in capo a una cittadina per l’assegno di invalidità civile.
Il Giudice, nello specifico, aveva ritenuto che l’Inps si fosse limitato a eccepire l’insussistenza del requisito contributivo e la decadenza, avendo solo genericamente contestato il dato medico-legale.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’Istituto eccepiva che il Collegio di merito avesse ritenuto che in sede di procedimento ex art. 445 bis cpc le uniche eccezioni e contestazioni possibili in sede di opposizione siano quelle relative al requisito sanitario, deducendo, invece, che dovevano essere accertate anche le condizioni di ammissibilità e procedibilità della domanda e, tra queste, la tempestività del ricorso in relazione alla domanda amministrativa.
Gli Ermellini hanno accolto la doglianza, in quanto fondata.
La Cassazione ha infatti chiarito che il giudice deve accertare i preliminari requisiti di ammissibilità della domanda, tra i quali la tempestività del ricorso. In proposito ha sottolineato che il procedimento per ATPO “richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis cod. proc. civ., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell’interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima Ade, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p.. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale, che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato”.
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MI CHIAMO LUIGI CITARELLI NATO A FUSCALDO (CS) IL 5/7/1951MIA MOGLIE SANSONE ADELINA(FUSCALDO (CS) 25/2/51 AFFETTA DA ALZHAIMER, SOTTOPOSTA A VISITA PRESSO IL COLLEGIO MEDICO PROVINCIALE INPS, LE VIENE RICONOSCIUTA L’INVALIDITA’ AL 100%, LE VIENE RICONOSCIUTO IL COMMA 3 DELL’ART. 3 MA NON LE VIENE RICONOSCIUTO L’ACCOMPAGNAMENTO. HO IMPUGNATO IL PROVVEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO IL QUALE, DOPO AVER NOMINATO UN CTU ED ATTESO IL SUO RESPONSO, CON OMOLOGA RICONOSCE IL DIRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. L’INPS LE LIQUIDA QUANTO DOVUTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO, CON I RELATIVI ARRETRATI. PER NECESSITA’ DEVO ACQUISTARE UN AUTOVETTURA, IL CONCESSIONARIO INVIA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IL CERTIFICATO DI INVALIDITA’, L’OMOLOGA DEL TRIBUNALE MA QUELL’UFFICIO SI RIFIUTA DI RITENERE VALIDA L’OMOLOGA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI FISCALI IVA AL 4% RITENENDO CHE NON ESSENDO STATO RICONOSCIUTO NEL VERBALE DI PRIMA ISTANZA L’ACCOMPAGNAMENTO L’INPS DEVE INTEGRARE TALE VERBALE AI SENSI DELLA LEGGE 5/2012. FACCIO RICHIESTA ALL’INPS ESATTAMENTE ALL’UFFICIO DEL MEDICO LEGALE PROVINCIALE DELL’INPS IL QUALE ASSERISCE CHE PER OTTENERE CIO’ DEVO RIFARE LA DOMANDA DI INVALIDITA’. FATTO STA CHE FRA INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE NON OTTENGO I BENEFICI FISCALI ED HO DOVUTO ACQUISTARE, IN QUANTO GIA’ PRENOTATA, L’AUTOVETTURA CON IVA AL 22%.
DOMANDA: RITENETE SIANO OGGETTIVAMENTE VALIDE LE POSIZIONI ASSUNTE DA INPS ED AGENZIA DELLE ENTRATE?.
POTRO’ MAI RECUPERARE L’IVA SUCCESSIVAMENTE CONSIDERATO CHE INTENDO PORTARE NUOVAMENTE IN TRIBUNALE INPS E AGENZIA DELLE ENTRATE PER OTTENERE QUANTO SPETTA A MIA MOGLIE?
GRAZIE E GRATO PER L’EVENTUALE RISCONTRO CHE VORRETE DARE ALLA PRESENTE.
LUIGI CITARELLI
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