Modulo di constatazione amichevole di sinistro ed efficacia probatoria

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veicolo straniero

Il conducente del veicolo antagonista aveva riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo peraltro un modulo di constatazione amichevole di sinistro salvo poi cambiare versione

Aveva convenuto in giudizio il proprietario, il conducente e l’impresa assicuratrice di un’autovettura, al fine di accertare l’esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione di un sinistro. Il danneggiato, alla guida di un motociclo, era stato urtato dal veicolo che, nel sorpassarlo, gli aveva tagliato la strada facendolo cadere a terra. Ad avviso dell’attore il conducente del mezzo antagonista lo aveva soccorso e accompagnato personalmente all’ospedale ed aveva espressamente riconosciuto la propria responsabilità sottoscrivendo peraltro un modulo di constatazione amichevole di sinistro. Nonostante ciò aveva poi negato la propria responsabilità così da rendere necessaria l’introduzione del giudizio. Costituendosi in giudizio il convenuto aveva dato una diversa versione dei fatti mentre la compagnia di assicurazioni aveva negato addirittura il fatto, asserendo la mancanza di testimoni, l’omessa chiamata della Pubblica Sicurezza, l’incompletezza del modello Cid e l’incompatibilità della descritta dinamica dell’incidente con le risultanze di una consulenza cinematica prodotta in altro giudizio nel quale la compagnia di assicurazioni era stata convenuta dall’Inail.

L’attore, all’esito di una consulenza tecnica di parte, aveva chiesto, oltre al danno biologico, di essere risarcito degli ulteriori danni consistenti nella perdita della propria attività lavorativa di cuoco e nella perdita della capacità lavorativa specifica. Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato le sue istanze e la decisione era stata confermata anche in sede di appello.

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che al Cid non potesse essere riconosciuto alcun valore probatorio perché poco chiaro e contrastante con altre risultanze, in particolare con la consulenza cinematica versata nell’altro giudizio che aveva offerto una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella formulata dall’attore. Ad avviso del Giudice di secondo grado i danni indicati nel Cid erano del tutto incompatibili, oltre che con la ricostruzione compiuta dal perito, anche con la dinamica del sinistro prospettata dall’appellante.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente censurava, tra gli altri motivi, la svalutazione del modello CID pur in assenza di una prova contraria.

Gli Ermellini, tuttavia, con l’ordinanza n. 7415/2021 ha ritenuto infondata la doglianza proposta. La sentenza impugnata, infatti, aveva ritenuto che le risultanze del CID fossero smentite dall’accertamento dei fatti come desumibili da una CTU cinematica acquisita in un precedente giudizio. Con tale apprezzamento la Corte di merito non si era discostata dalla giurisprudenza di legittimità relativa valore giuridico del CID in base alla quale “la presunzione iuris tantum da esso creata può venir meno in ragione di altre risultanze probatorie, attesa la regola secondo cui il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo”.

La redazione giuridica

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