La parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze della CTU, ma deve specificare le ragioni mediche concrete della contestazione (Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro, Sentenza n. 347/2021 del 17/03/2021)

Il beneficiario e titolare della prestazione previdenziale di invalidità civile cita a giudizio l’Inps onde ottenere la modifica del grado totale d’invalidità civile rispetto a quella già accertata e il riconoscimento all’indennità di accompagnamento.

L’istante esperiva procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) obbligatorio, al cui esito seguiva dissenso alle risultanze della CTU Medico-Legale in tale sede effettuata.

Si costituisce in giudizio l’Inps resistendo alla domanda ed evidenziando che la perizia Medico-Legale è correttamente motivata.

Il Tribunale acquisisce il fascicolo del procedimento di ATP e, ritenendo il ricorso infondato, trattiene in decisione, senza disporre rinnovo della CTU.

Il CTU nominato in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, a seguito dell’esame della ricorrente e l’esame dei documenti in atti, ha diagnosticato “pregresso episodio di polmonite. BPCO con sindrome disventilatoria a prevalente carattere ostruttivo di grado moderatamente severo; spondilodiscoartrosi lombare con anterolistesi, ernia discale L3 -L4. Esiti di discectomia L5 -S1. Arteriopatia obliterante”.

Il CTU ha dichiarato: “di avere inviato la bozza della perizia al difensore del ricorrente in data 24.02.2020 ed all’INPS in data 25.02.2020. Il 16.03.2020 il difensore del ricorrente mi inoltra una richiesta di proroga per il deposito della mia perizia in quanto, previa autorizzazione del sig. Giudice, avrebbe dovuto depositare la documentazione portata in visione alla Commissione Medica e non allegata al fascicolo, affinché io ne potessi prendere visione e valutare la percentuale d’invalidità attribuibile per tale patologia e quindi, eventualmente, modificare il grado totale d’invalidità civile attribuita al ricorrente. Poiché sono trascorsi diversi giorni e non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito a tale documentazione, deposito telematicamente la perizia definitiva”.

Il CTU ha concluso accertando un’invalidità nella misura dell’85% dal mese di giugno 2019 in cui è stata documentata la gravità della BPCO che è la principale patologia invalidante.

Inoltre, il ricorrente, risulta soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/92, dunque non portatore di handicap grave.

Il Giudice ritiene la CTU svolta in sede obbligatoria preventiva dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all’esame obiettivo, condizioni sanitarie -oltretutto- non smentite dall’esito della visita della Commissione Medica.

L’elaborato peritale è adeguatamente motivato e non suscettibile di censure, e non vengono disposti ulteriori approfondimenti, né richieste di chiarimenti, né rinnovi.

Il Tribunale osserva che le censure avanzate dall’opponente alla bozza di perizia – e poi riprese nei motivi di opposizione -trattandosi anche di deduzioni difensive formulate dal procuratore di parte ricorrente e non da un CTP – si palesano in un mero dissenso diagnostico.

In buona sostanza, viene posto un diverso apprezzamento delle medesime patologie riscontrate dalla CTU e dalla Commissione Medica, corrispondente alle aspettative del beneficiario.

Ciò è del tutto irrilevante ai fini dell’esercizio del potere di rinnovare la CTU già svolta.

Come sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte “la contestazione della decisione basata sul riferimento ad una delle CTU acquisite – sorretta da un’analitica disamina – non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali , atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità”.

In effetti, il ricorrente non ha individuato omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta Conclusione Tecnica Medico-Legale, e non è sufficiente, prospettare una difformità tra le valutazioni del Consulente e quelle auspicate dalla parte.

Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un semplice dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un’inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (in tal senso: Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 734 1; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223) .

Ai sensi dell’art. 445 bis, c.VI, c.p.c., la parte interessata deve “specificare a pena di inammissibilità i motivi di contestazione”.

Ne consegue che la parte non si può limitare ad una generica confutazione delle risultanze dell’elaborato peritale, ma deve specificare le ragioni concrete della contestazione altrimenti l’opposizione stessa oltre che infondata è inammissibile.

Ricorda il Tribunale che il vizio della sentenza, che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del Giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.

Sulla scia di tali principi, che il Tribunale condivide, l’opposizione deve essere rigettata.

Riguardo il pagamento delle spese processuali, rientrando il ricorrente nelle ipotesi di esenzione per ricorrenza dei requisiti reddituali Irpef, le stesse vengono dichiarate irripetibili.

In conclusione il Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta la domanda, dichiara irripetibili le spese di lite e pone a carico dell’Inps le spese di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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