Brusca manovra di sorpasso, nessun risarcimento al motociclista

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caduta sul suolo pubblico

Respinto il ricorso del centauro che sosteneva di essere rimasto vittima di un sinistro causato dalla brusca manovra di sorpasso effettuata da un veicolo rimasto non identificato

Con l’ordinanza n. 7412/2021  la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un motociclista che si era visto rigettare, in sede di merito, la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni personali subite in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente dovuto a una brusca manovra di sorpasso effettuata da un automobilista rimasto non identificato.

Il Tribunale aveva accolto la domanda attorea ritenendo raggiunta la prova in ordine alla dinamica dell’incidente per come ricostruita dall’attore e confermata da due testi che stavano rientrando dal luogo di lavoro insieme al danneggiato a bordo delle rispettive motociclette. Per l’effetto, aveva condannato l’impresa assicurativa designata dal Fondo Garanzie Vittime della Strada al pagamento della somma di € 257.983,25.

La pronuncia, tuttavia, era stata riformata in appello. La Corte territoriale aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione dei fatti effettuata in primo grado in quanto fornita dai soli testi sentiti e non suffragata da dati più obiettivi.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente contestava alla Corte d’Appello di aver disposto la richiesta di informazioni al Comando Provinciale dei Carabinieri, ex art.213 cod. proc. civ., per verificare la fondatezza dell’eccezione svolta dalla compagnia appellante e, in specie, relativa alla carenza di prova circa l’effettiva dinamica del sinistro. Pertanto, in quanto disposta in accoglimento di una richiesta avanzata dall’appellante proposta per la prima volta in appello e in violazione degli oneri di allegazione della parte deducente, l’informativa de qua sarebbe inammissibile.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di interesse a lamentare l’esercizio di un potere da parte del giudice circa la richiesta di informazioni alla p.a..

Il potere di cui all’art. 213 cod. proc. civ. di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della medesima che sia necessario acquisire al processo – hanno chiarito dal Palazzaccio – non è certamente sostitutivo dell’onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che esso può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire.

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva richiesto informazioni al comando dei carabinieri proprio in relazione ai fatti allegati dall’attore, nonché oggetto di deposizione testimoniale. “Si osserva, peraltro – hanno aggiunto il Giudici di Piazza Cavour – che la ratio decídendí sottesa alla pronuncia impugnata è nel senso che, rispetto a un evento lesivo non adeguatamente provato, stante la mancanza in atti della relazione di servizio dei carabinieri in tesi intervenuti sul luogo, e che secondo i testi si erano immediatamente allontanati, la prova non può essere affidata alle sole deposizioni testimoniali, rimaste prive di ogni obiettivo riscontro circa l’operato della p.a. Pertanto, il ricorrente non ha alcun interesse a sollevare una questione relativa all’esercizio di un potere d’ufficio di acquisizione di atti amministrativi ex art. 213 c.p.c. che, invero, intendeva sopperire ad un difetto probatorio imputabile allo stesso attore, data la mancanza di riscontri obiettivi in ordine all’intervento dei C.C. sul posto, non confermato dal Comando cui è stata rivolta la richiesta di informazioni”.

La redazione giuridica

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