Sorpasso di veicolo in doppia fila e risarcimento del motociclista

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sorpasso di veicolo in doppia fila

Condannato l’automobilista per lo scontro con una moto in seguito a un sorpasso di veicolo in doppia fila (Tribunale di Torino, Sez. IV, Sentenza n. 1301/2021 del 17/03/2021- RG n. 8169/2018)

Vengono citati a giudizio il proprietario, conducente e Compagnia assicuratrice dell’autovettura Fiat Punto onde vedere riconosciuta la loro responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro.

L’attore quantifica la misura del risarcimento invocata nella somma di euro 59.040,60, successivamente la pretesa inerente il danno biologico viene ridotta in sede di precisazione delle conclusioni.

La fase istruttoria viene svolta attraverso CTU Medico-Legale e prova testimoniale, e all’esito la domanda attorea viene considerata fondata.

In punto di responsabilità viene osservato che le risultanze del verbale della Polizia Municipale (comprensivo delle S.I.T.) e della testimonianza resa in giudizio, sono del tutto convergenti.

Il sinistro ha coinvolto il motoveicolo Harley Davidson di proprietà dell’attore e l’autovettura Fiat Punto dei convenuti.

In un tratto di strada rettilineo e privo di luci semaforiche, a carreggiata unica con doppio senso di marcia è ubicato l’esercizio commerciale che il giorno del sinistro veniva inaugurato.

Verso le ore 19:30 del 17.5.2017, l’Harley Davidson percorreva il corso con direzione da Corso Francia a Piazza Benefica, mentre il convenuto a bordo della Fiat Punto percorreva il senso inverso.

La corsia di marcia della Fiat Punto era occupata da un furgoncino Berlingo, fermo in seconda fila davanti all’esercizio commerciale per lo scarico di merce.

La Fiat Punto, nell’effettuare il sorpasso del veicolo in doppia fila posto sulla sua corsia, invadeva l’opposta corsia, dalla quale proveniva l’Harley Davidson.

Il motociclista, nel tentativo di evitare lo scontro, comunque avvenuto, sterzava e frenava sbilanciandosi ancor prima di impattare con la Fiat Punto.

Tale dinamica è stata confermata dalle testimoni oculari che si trovavano in punti diversi della strada.

La prima testimone procedeva a piedi sul marciapiedi del corso dal lato dei numeri pari, e vedeva la manovra di sorpasso del Berlingo da parte della Fiat Punto e la frenata d’emergenza con caduta del motociclista.

La seconda teste, sostava in doppia fila davanti al civico 37/b ha riferito della perdita di controllo del motociclista prima dell’impatto con la Fiat Punto, avvenuto per strisciamento quando la Harley Davidson era ormai piegata a terra.

Conseguentemente, pare lecito dedurre che la perdita di controllo del motociclista sia interamente ascrivibile all’interferenza colposa della Fiat Punto, che superando il Berlingo invadeva l’opposta corsia senza accertarsi della assenza di mezzi provenienti in senso inverso.

Tale manovra è una palese violazione delle disposizioni dell’art.148 comma 2 lett. a e d del Codice della Strada.

Venendo alle lesioni fisiche patite dal motociclista, la CTU Medico-Legale ha accertato “esiti fratturativi e distorsivi di ginocchio e caviglia, postumi algico-disfunzionali a carico di piede, caviglia e ginocchio costituenti danno biologico permanente dell’8%, per euro 12.174,97 e danno biologico temporaneo di gg.1 al 100%, gg.35 al 50% e gg. 44 al 25%, per euro 1.400,96, oltre spese mediche, documentate e congrue, pari a euro 407,00”.

Sono documentate, a titolo di danno patrimoniale, le ulteriori spese di euro 150,06 per parere Medico-Legale ante causam ed euro 6.697,80 per danno materiale al motociclo.

Respinta, invece, la personalizzazione del danno biologico in quanto non risultano provate -e comunque escluse dalla CTU-, future compromissioni delle ordinarie condizioni di vita.

Eguale considerazione per l’invocato danno morale, che l’art.139 C.d.A. limita al 20% e subordina all’apprezzamento di sofferenza psico-fisica di particolare intensità non già computata nella valutazione medico-legale.

Complessivamente, all’attore è dovuta a titolo di danno non patrimoniale la somma capitale di euro 13.575,93; a titolo di danno patrimoniale la somma capitale di euro 7.254,86, per un totale di euro 21.079,10 attualizzati.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e vengono poste in misura di 1/3 a carico di ciascun convenuto.

In conclusione, il Tribunale condanna i convenuti, in solido, a pagare all’attore la somma complessiva di euro 21.079,10, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.215,00 e oltre alle spese di CTU in ragione di 1/3 ciascuno.

Avv. Emanuela Foligno

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