Le condizioni del paziente, morto per shock settico da peritonite, erano tali da richiedere un immediato intervento chirurgico (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 12987/2021 del 6 aprile 2021)
La Corte d’Appello di Catania, confermava la pronuncia del Tribunale di Catania con cui i due Medici venivano ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo e condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Ai due Urologi veniva contestato di avere cagionato per colpa la morte del paziente sopraggiunta per arresto irreversibile delle funzioni vitali dovuto a shock settico da peritonite.
Evidenziava la Corte territoriale che i due Medici, dopo avere sottoposto il paziente, in data 19.10.2011, ad intervento chirurgico di cistoprostatectomia radicale, in seguito a successivo nuovo ricovero presso la medesima struttura, dovuto alla comparsa di febbre con fuoriuscita di secrezioni maleodoranti dalla ferita chirurgica, durante tutto il periodo di degenza, prolungatosi per undici giorni, non intervenivano chirurgicamente per la eliminazione del focolaio settico. Nonostante vi fossero indicazioni inequivocabili all’esecuzione dell’intervento, come risultante dalla TAC (che evidenziava la presenza di una raccolta nello scavo pelvico), dallo stato di grave malessere del paziente e dai frequenti stati febbrili, gli imputati si limitavano a disporre una terapia antibiotica e a praticare l’aspirazione delle secrezioni dalla ferita fino a quando, al culmine del processo infettivo, si verificava l’eviscerazione del paziente dalla breccia chirurgica.
L’accertato grave ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico, praticato quando la situazione patologica del paziente era divenuta irreversibile, secondo i Giudici territoriali, conduceva al decesso dello stesso.
I Medici impugnano la decisione in Cassazione deducendo:
I) illogica e contraddittoria l’affermazione del giudice di prime cure, condivisa dalla Corte territoriale, in base alla quale il paziente era dotato di una “forte fibra”. Tale constatazione confermerebbe la validità della scelta terapeutica dei ricorrenti di non intervenire chirurgicamente. La cura praticata era l’unica possibile e attuabile al momento del secondo ricovero, attese le gravissime condizioni di salute del paziente.
II) errata valutazione del grado di colpa relativo alla condotta omissiva, in specie imperizia, in quanto i giudici avrebbero dovuto escludere la colpa grave essendo state scrupolosamente seguite le linee guida.
III) Omessa applicazione della disciplina prevista dal decreto Balduzzi, vigente all’epoca del fatto.
Preliminarmente il Collegio osserva che il reato ascritto ai ricorrenti è estinto per intervenuta prescrizione alla data del 30/11/2019.
Tuttavia, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo Giudice o dalla Corte d’appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, é preciso obbligo, esaminare il fondamento dell’azione civile e verificare, senza alcun limite, l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi.
Ciò premesso i motivi di gravame avanzati sono infondati.
I Giudici di merito hanno compiuto una ricostruzione della vicenda puntuale e coerente, per quanto concerne gli aspetti dei profili di colpa reputati gravi, e non risulta trascurato il rapporto di causalità tra le condotte e l’evento e l’esame del giudizio controfattuale.
La decisione impugnata evidenzia le accertate cause del decesso del paziente e, richiamando gli esiti della CTU Medico Legale e dell’accertamento autoptico, indica che le condizioni del paziente erano tali da richiedere un immediato intervento chirurgico teso ad arrestare la evoluzione della sepsi in corso.
Difatti, si legge: “Gli esiti autoptici palesano che il paziente, dopo il primo intervento, é andato incontro ad un processo infettivo ingravescente che ha determinato l’infiammazione del peritoneo ed ha interessato vari organi. L’eviscerazione, resasi evidente dopo la vacuum therapy ha interessato dunque un organismo già fortemente provato da un processo infettivo avanzato……tale stato infettivo, durante la degenza, ha progressivamente debilitato il paziente, rendendogli di fatto impossibile resistere al secondo intervento in emergenza effettuato a distanza di parecchi giorni dall’inizio della sintomatologia ed in presenza di una ormai conclamata eviscerazione”.
Di talchè risulta del tutto coerente quanto concluso dai Giudici d’appello “Il tempo trascorso a causa della scelta conservativa adottata dai sanitari, ha dunque giocato contro il paziente riducendo drammaticamente le sue chances di sopravvivenza una volta sottoposto al secondo intervento”.
Ed ancora, osservano gli Ermellini, l’apprezzamento della “forte fibra” del paziente, nel discorso condotto dal Giudice di primo grado, è inteso a rafforzare la constatazione che il paziente abbia resistito per oltre 10 giorni nonostante il suo organismo fosse interessato da un ingravesecente processo di sepsi, la cui evoluzione non é stata arrestata con l’unica scelta idonea dell’intervento chirurgico. Tale affermazione, non ha, dunque, il significato che vuole attribuirle la difesa, ovverosia di adesione alla tesi difensiva della correttezza dell’operato dei sanitari.
Ergo, è corretto quanto indicato in sentenza “il grado non lieve della colpa ravvisabile nella condotta omissiva degli imputati e l’alta percentuale di successo sulla quale fare affidamento qualora fosse stato tempestivamente tenuto il doveroso comportamento alternativo (il secondo intervento) sono elementi che, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, anche a tenore dei principi introdotti dalla richiamata L. Balduzzi concretano la penale responsabilità degli imputati”.
In tale ottica, la circostanza che i sanitari si siano attenuti alle linee guida non è dirimente.
In materia di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, un automatico esonero dalla responsabilità penate del sanitario.
Difatti, bisogna comunque accertare se, nonostante l’osservanza di tali indicazioni, vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente e se, comunque, il comportamento terapeutico appropriato avrebbe avuto una qualificata probabilità di evitare l’evento.
In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata agli effetti penali in quanto il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili.
Avv. Emanuela Foligno
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