Il motociclista che guida in stato di ebbrezza viene condannato per il decesso del passeggero anche se la responsabilità del sinistro è dell’automobile

La responsabilità della causazione del sinistro veniva, nella fase di merito, accertata in capo al conducente dell’autoveicolo, tuttavia il conducente del motoveicolo viene condannato in sede penale per il decesso del passeggero, per essersi messo alla guida in stato di ebbrezza. In tal senso: Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 14609/21 del il 20 aprile 2021.

La accertata dinamica del sinistro vedeva l’autoveicolo, a causa dell’elevata velocità, invadere la corsia opposta di marcia e scontrarsi violentemente con il motoveicolo che sopraggiungeva in regolare marcia.

A seguito del sinistro il conducente della moto e il passeggero venivano trasportati d’urgenza in Ospedale, ove il passeggero decedeva per grave trauma cranico.

I Giudici di merito ritengono sussistente la colpevolezza del motociclista che viene condannato a un mese di arresto e al pagamento di euro 1.000,00 a titolo di ammenda per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza.

In buona sostanza, secondo i Giudici di merito il motociclista, non solo si è posto alla guida dopo avere assunto bevande alcooliche, ma ha consapevolmente messo in pericolo anche il passeggero, conducendolo finanche al decesso.

Il motociclista lamenta, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello deducendo di essere stato assolto dall’accusa di omicidio colposo, essendo stata riconosciuta la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell’autoveicolo, e che anche se non avesse assunto alcool non avrebbe potuto evitare lo scontro frontale.

Inoltre, deduce il motociclista, la accertata velocità di marcia tenuta dalla moto è risultata inferiore al limite massimo dei 40 Km/h e veniva anche posta in essere una manovra di emergenza per evitare l’urto frontale con il veicolo.

Gli Ermellini evidenziano che nel valutare i comportamenti di guida è necessario “correlare l’esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell’entità del danno o del pericolo” e “le plurime circostanze, tutte distoniche con la causa di non punibilità invocata”.

A prescindere dalla esclusiva responsabilità del conducente dell’autoveicolo, sostiene il Collegio, vi è da considerare che il motociclista si poneva alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata, ovverosia di un veicolo per la cui condizione servono una speciale abilità e una particolare attenzione, avendo assunto bevande alcoliche in misura tale che, a distanza di diverse ore dal sinistro la concentrazione alcolica ematica era misurata in 0,94 gr/l.

Ne deriva che il motociclista in grave stadio di ebbrezza alcolica consentiva al passeggero, poi deceduto a causa dello scontro, di salire esponendolo, in tal modo, a elevati rischi che nel concreto hanno avuto il tragico epilogo.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Suprema Corte considera corretta la decisione dei Giudici d’appello e respinge il ricorso confermando la decisione impugnata.

Avv. Emanuela Foligno

Se sei stato/a vittima di un sinistro stradale e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, clicca qui

Leggi anche:

Trauma cranio-facciale da sinistro stradale e personalizzazione del danno

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui