Trauma alla coscia sinistra e ipotrofia (Cassazione civile, sez. III, 03/03/2023, n.6390).
A seguito di sinistro stradale veniva diagnosticato trauma alla coscia sx con ematomi ed escoriazioni.
La danneggiata citava l’Azienda ospedaliera e il Primario di Chirurgia per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadeguate prestazioni mediche, anche per difetto d’idoneo consenso informato, conseguenti al ricovero dovuto a un sinistro stradale a causa del quale veniva diagnosticato un trauma alla coscia sinistra con ematomi ed escoriazione, non curati se non con tardivo drenaggio e successiva dimissione cui era seguito, a sua volta, ulteriore ricorso al Pronto Soccorso e ulteriori cure da parte di altro chirurgo, residuando infine un’area cicatriziale fortemente chiloidea retratta nel contesto di ampia area discromica, e un’ipotrofia delle masse muscolari.
Il Tribunale, rigettava la domanda sulla base della CTU, negando anche la lesione derivante dal mancato consenso informato, ritenendo che il lungo tempo di ricovero rendesse ragionevole concludere per la completezza delle informazioni ricevute dalla paziente.
La Corte di appello, respingeva il gravame osservando che la paziente aveva riferito al CTU di essere stata risarcita dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile per le lesioni subite a causa del sinistro stradale, come allegato in seconde cure dalla Compagnia medesima.
La paziente in Cassazione lamenta che la Corte di appello – basandosi sul rilievo fattuale della pretesa dichiarazione di avvenuto risarcimento, mai oggetto di trattazione istruttoria in prime cure – avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità della CTU e sulle difese tecniche di parte.
Queste due doglianze sono fondate. La Corte territoriale ha basato la propria decisione sul fatto che la donna era già stata risarcita dalla compagnia assicurativa del responsabile civile del sinistro stradale, in tale prospettiva veniva omessa la valutazione della CTU Medico-legale.
La ragione decisoria è contraddittoria poiché confonde il risarcimento per danni da responsabilità medica, allegato quale peggioramento delle lesioni cagionate dal sinistro stradale, con quello derivante da quest’ultimo.
La circostanza che l’attrice nell’atto introduttivo avesse riferito, secondo la Corte territoriale, di non avere avuto conseguenze gravi dal sinistro stradale e che i postumi riportati erano da ricondurre alla negligenza dei medici, non significa che si possano sovrapporre i piani, e traslare quanto assunto come ricevuto in ragione dell’incidente stradale sul diverso piano della responsabilità dei medici per i peggioramenti delle lesioni, per evincerne poi effetti estintivi.
Ne deriva la necessità di nuovo esame nel merito onde vagliare la domanda per danni da responsabilità medica, inclusa la asserita lesione del consenso informato.
Sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello di Catania in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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