Ischemia conseguente a omessi accertamenti preoperatori

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Ischemia derivante da omessi accertamenti preoperatori

Ischemia derivante dalla omissione di accertamenti preoperatori (Cassazione civile, sez. III, dep. 15/06/2023, n.17176).

Viene lamentato che il decesso del paziente sia correlato a ischemia intervenuta dopo intervento di nefrectomia parziale.

I Congiunti del paziente citavano a giudizio l’ASL  chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del paziente causalmente correlato all’ischemia insorta dopo l’intervento di nefrectomia parziale praticato per la cura di un tumore.

Secondo gli attori la ischemia sarebbe conseguente alla “omissione di accertamenti preoperatori, alla luce delle diverse patologie da cui il paziente risultava affetto e dei problemi infettivi e pressori, riscontrati nel giorno precedente l’intervento, nonché nell’omessa preventiva esecuzione di interventi di rimozione dell’occlusione vascolare e di stabilizzazione della pressione arteriosa, che ove tempestivamente disposti avrebbero consentito di rilevare la aterosclerosi carotidea che aveva dato origine all’ischemia ed, a catena, a tutte le successive patologie che lo portavano alla morte“.

Il Tribunale di Vasto rigettava la domanda ed escludeva, basandosi sulla CTU medico-legale e sulla perizia svolta nel procedimento penale, profili di incuria, negligenza e imperizia professionale dei sanitari nel trattamento delle diverse patologie.

Successivamente, la Corte di Appello di L’Aquila, confermava la assenza di malpractice contestata, e in parziale riforma, condannava la ASL al risarcimento dei danni, iure hereditario, anch’essi esposti dai congiunti,  derivanti da una caduta dal letto ospedaliero, tuttavia non influente sul decesso avvenuto mesi dopo.

Per quanto qui di interesse, ritornando alla contestata responsabilità per il decesso del paziente, i Giudici di secondo grado rilevavano:

– tanto il C.T.U. nominato in primo grado, quanto il Consulente nominato dal P.M., hanno escluso profili di inadempimento colpevole a carico dei sanitari intervenuti nella diagnosi, preparazione, cura e resezione della patologia neoplastica, causalmente collegabili alla ischemia che ha colpito il paziente dopo l’atto chirurgico;

– in particolare il Consulente nominato dal P.M., ha affrontato i vari profili addotti nell’atto di appello quali ipotetici comportamenti attuabili per scongiurare il rischio di ischemia ed escludendo “che essi fossero pretendibili, anche alla luce del complesso quadro clinico da cui il paziente  risultava affetto, che rendeva in ogni caso necessario ed urgente procedere alla resezione chirurgica della neoplasia, per evitare il rischio di metastasi”;

– il CTU in sede civile giungeva a conclusioni simili, evidenziando, peraltro “il paziente eseguiva appropriata terapia profilattica per possibili eventi ipercoagulanti; in merito ai valori pressori pre e post operatori non sono stati rilevati elementi di franca patologia ed in ogni caso la visita anestesiologica ha escluso qualsivoglia condizione di rischio per l’intervento chirurgico che risultava necessario stante la natura neoplastica della neoformazione renale; nel corso dell’intervento non viene descritta nessuna condizione di sofferenza cardiocircolatoria né alcuna particolare necessità terapeutica; la rimozione delle placche ateromasiche in carotide avrebbe comportato un grave rischio di trombosi, proprio dell’intervento stesso”.

Ergo, la valutazione svolta da 2 Consulenti ha escluso profili di inadempimento a carico del personale ospedaliero.

I congiunti del defunto impugnano la decisione in Cassazione lamentando la violazione degli oneri probatori, motivazione apparente e omessa sostituzione del CTU.

La Suprema Corte sottolinea la correttezza della decisione di secondo grado che si è attenuta a principi giurisprudenziali pacifici laddove è risultato insussistente il nesso di causalità tra l’intervento di nefrectomia e l’evento ischemico.

Stigmatizza, inoltre, considerandole “eccentriche”, le argomentazioni svolte con riferimento all’autonomia e separatezza del giudizio penale e di quello civile, dal momento che la Corte d’appello non ha attribuito efficacia vincolante alle valutazioni espresse dal Giudice penale, ma si è limitato a dare rilievo alla consulenza in quella sede svolta, siccome acquisita nel giudizio civile, quale documento valutabile nel contraddittorio delle parti. Ciò è del tutto legittimo poiché improntato al principio del libero convincimento.

Sul respingimento della richiesta di sostituzione del CTU per la inattendibilità delle valutazioni espresse la Corte evidenzia che tale censura è indirizzata a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.

Al riguardo vengono rammentati i principi consolidati:

– le conclusioni del C.T.U. non sono contestate in modo specifico dalle parti: in tal caso il Giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente (v. Cass. n. 23594 del 09/10/2017; 19/06/2015, n. 12703; 20/05/2005, n. 10668);

– le conclusioni del C.T.U. sono contestate in modo specifico dalle parti; in tal caso occorre distinguere:

i. le conclusioni del C.T.U. già tengono conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte: in tal caso il Giudice di merito, aderendo a tali conclusioni esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni;

ii. le conclusioni del C.T.U. non tengono conto dei rilievi dei consulenti di parte: in tal caso il Giudice ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del Consulente d’ufficio.

Ebbene, nel concreto, non emerge dalla sentenza impugnata, né dalle trascritte conclusioni della C.T.U., che l’ausiliario non abbia tenuto conto dei rilievi critici del consulente di parte, essendo anzi espressamente affermato il contrario, anche in ricorso, lamentandosi soltanto che le risposte fornite sarebbero inappaganti.

Ciò rende la censura inammissibile. Quando il Giudice recepisce le conclusioni della CTU, il ricorrente non può limitarsi a rilevare una insufficienza dell’indicazione delle ragioni del detto recepimento, dovendo egli indicare specificatamente in quale parte la C.T.U. “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte”.

Detto ciò gli Ermellini evidenziano, anzi ribadiscono,  che in tema di Consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporne una nuova, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del Giudice di merito, di talchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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