Un uomo, licenziato ingiustamente per furto, ha chiamato in causa il suo ex datore di lavoro chiedendo anche un risarcimento per il danno all’immagine.
Il lavoratore era stato accusato di furto di beni aziendali, ma è uscito vittorioso in sede penale perché il fatto non sussiste.
In sede civile ha ottenuto l’accertamento della illegittimità del licenziamento con diritto alla reintegrazione e conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18 Statuto dei Lavoratori, oltre al risarcimento per il danno all’immagine.
Infatti l’uomo ricopriva un ruolo apicale e l’accusa di furto ingiusta, accompagnata dal divieto di ingresso in azienda, aveva leso la sua reputazione, limitando grandemente le sue chance di ricollocamento.
La vicenda giuridica
Licenziamento individuale per furto, ma il fatto non sussiste (Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2023, n. 29335).
Al lavoratore che ha subito licenziamento individuale per furto, ma il fatto non sussiste, ha diritto anche al risarcimento del danno morale.
Nel regime di tutela reale, antecedente la L. 92/2012, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore licenziato non esclude che si possa chiedere il risarcimento di un danno ulteriore, danno morale e danno all’immagine, comunque derivanti dal licenziamento.
In tale ottica il Giudice del lavoro deve tenere in considerazione tutte le conseguenze peggiorative derivanti dal licenziamento individuale, fermo e impregiudicato il limite di evitare duplicazioni risarcitorie.
La Corte d’Appello di Milano, a parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva solo l’indennità risarcitoria predeterminata ex art. 18, ritendendola comprensiva di ogni altra voce di danno.
Il ricorso in Cassazione del lavoratore ingiustamente licenziato
La decisione viene impugnata in Cassazione ove il lavoratore, licenziato ingiustamente, si duole del mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, di immagine e di prolungata inattività.
Il ricorrente aveva specificamente dedotto di aver subito, a causa del licenziamento, un danno alla professionalità, dal momento del licenziamento (giugno 2010) a quello dell’effettiva reintegra, (ottobre 2016).
I Giudici di merito riconoscevano il risarcimento del danno alla professionalità (per perdita di chance e lesione all’immagine) soltanto per il periodo di tempo intercorrente tra la sentenza che annullava il licenziamento (marzo 2013) e l’effettiva reintegra, negandolo per il periodo precedente la sentenza. Il danno alla professionalità, secondo i Giudici di merito, per il periodo intercorrente dal licenziamento alla sentenza di reintegra, sarebbe ricompreso nell’indennità risarcitoria ex art. 18 Statuto dei Lavoratori.
Richiamando Cass., 25191/2023, (leggi: Patologia professionale e danno differenziale) la S.C. evidenzia il principio secondo cui: “il danno morale, all’interno della categoria unitaria del danno non patrimoniale, dà rilievo ai pregiudizi del danno alla persona che attengono alla dignità e al dolore soggettivo, sono differenti ed autonomamente apprezzabili sul piano risarcitorio rispetto agli effetti dell’illecito incidenti sul piano dinamico relazionali”.
Il danno morale deve essere dedotto, provato e qualificato
Conseguentemente, il lavoratore, ingiustamente licenziato, ha il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto a quello della perdita di retribuzione, dalla data del licenziamento a quello della reintegra, purché il danno ulteriore, anche morale, sia puntualmente dedotto e provato e, infine, correttamente qualificato, evitando duplicazioni.
Ribadiscono gli Ermellini che l’indennità spettante L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4, al dipendente illegittimamente licenziato è destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa. Sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore licenziato ingiustamente (prima o dopo la reintegra) possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità o alla propria immagine a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione.
Avv. Emanuela Foligno





