L’automobilista danneggiato, dopo essersi immesso lungo la discesa della rampa sinistra del sottopasso, rimaneva impantanato a causa dell’allagamento del sottopassaggio. A seguito di questo incidente l’automobile riportava consistenti danni, pari a 13.750 euro, oltre al danno da fermo tecnico (protrattosi per quattro mesi) e quello relativo ai costi per mezzi di trasporto alternativi.
Quindi il danneggiato cita a giudizio il Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, con ordinanza del 26/4/2023, il Tribunale di Palermo dichiarava la competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo.
Viene, dunque, proposto regolamento di competenza.
Con il primo motivo il danneggiato lamenta la violazione del principio per cui la competenza si determinerebbe sulla base dei fatti prospettati dall’attore nell’atto introduttivo della causa, essendo irrilevante – a tal fine – la contraria prospettazione dei fatti proposta dal convenuto. Pertanto, trattandosi di domanda ex art. 2051 c.c., fondata sul presupposto della responsabilità da custodia in capo al Comune, proprietario della strada in cui si è verificato il sinistro, il Tribunale di Palermo non poteva declinare la propria competenza.
La Cassazione ritiene il ricorso infondato.
La domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato
Il Comune di Palermo ha chiamato in causa (in garanzia impropria), tra l’altro, l’Autorità di Bacino, assumendo che l’evento (ovvero l’allagamento del sottopassaggio) sia dipeso da un deficit manutentivo di alcuni canali di drenaggio sulle acque meteoriche, questione il cui accertamento è demandato, per legge, al Tribunale delle Acque Pubbliche, ex art. 140, lett. e), del R.D. n. 1775/1933 (v., ex plurimis, Cass. n. 18197/2021).
In tali evenienze (ossia, quando il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore), trova piena applicazione il principio per cui la domanda attorea si estende automaticamente anche al terzo chiamato, a prescindere dalla specifica istanza da parte dello stesso attore. Quindi nella specie la domanda ex art. 2051 c.c. proposta ha finito con l’investire (per effetto dell’iniziativa processuale del Comune di Palermo) anche i presupposti fattuali inerenti alla manutenzione dei suddetti canali di drenaggio, questione la cui competenza per materia, correttamente, appartiene al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
Il litisconsorzio processuale
Pertanto, nella causa si è determinato un litisconsorzio processuale necessario. L’intera causa (compresa quella concernente la chiamata in garanzia dell’A.M.A.P., benché evidentemente fondata su presupposti di diverso tenore rispetto a quelli concernenti l’Autorità di Bacino) non può che essere attratta dal giudice competente per materia, ossia proprio dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, non potendo ipotizzarsi, già sul piano logico prim’ancora che giuridico, una separazione dei singoli rapporti processuali che – in relazione al medesimo fatto storico – investa della decisione plurime Autorità giurisdizionali, con evidente rischio di contrasto tra le stesse decisioni e, potenzialmente, tra i relativi giudicati.
Ne consegue che, correttamente, il Tribunale ha affermato la sussistenza della competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo a decidere sull’intera controversia, impregiudicata ogni altra questione.
Per tale ragione il ricorso viene integralmente rigettato con dichiarazione di competenza del TRAP.
Avv. Emanuela Foligno





