Meccanico distrugge la Ferrari al cliente, c’è concorso di colpa perché il proprietario non aveva la revisione

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La vicenda riguarda i danni materiali subiti da una Ferrari durante il trasferimento presso l’autosalone che avrebbe dovuto metterla in vendita. Il Giudice di appello ritiene il proprietario corresponsabile in quanto il veicolo era privo di revisione. Anche la Cassazione conferma (Corte di Cassazione, II civile, 29 ottobre 2024, n. 27903).

Il caso

La Ferrari veniva affidata dal proprietario al meccanico affinché venisse portata presso l’autosalone per la vendita. Tuttavia, durante il tragitto, il conducente ne perdeva il controllo con la conseguente distruzione del mezzo.

Il Tribunale esclude la responsabilità dell’autosalone, sul presupposto che l’incarico di procacciatore d’affari fosse stato conferito al meccanico senza alcuna attinenza con le mansioni lavorative espletate presso la società. Quindi i giudici ritengono che, per effetto di tale contratto di procacciamento di affari, il conducente avesse assunto la custodia del veicolo, con la conseguenza che era onerato della prova liberatoria della responsabilità.

Tuttavia, poiché la Ferrari circolava senza essere stata sottoposta alla revisione obbligatoria periodica, ricorreva anche una negligenza del proprietario che aveva permesso la circolazione del veicolo. Per tale ragione, il Tribunale afferma anche la corresponsabilità dell’attore ex art. 1227, co. 1, c.c., nella percentuale del 50%, con la conseguenza che il convenuto andava condannato al risarcimento del danno per la residua quota.

La Corte d’Appello di Roma rigetta il gravame e conferma la percentuale di corresponsabilità. Osserva, inoltre, che l’art. 80 del CDS, che vieta la circolazione in assenza di revisione, costituisce una norma posta anche a garanzia della sicurezza della circolazione stradale, in quanto la revisione mira a garantire che il veicolo abbia i necessari requisiti di efficienza, idonei ad assicurare la circolazione senza rischi alle persone o alle cose.

Il ricorso in Cassazione

Il proprietario della Ferrari deduce che, essendo emerso il perfetto stato di manutenzione della vettura, e la professione dell’affidatario della stessa (meccanico di professione), in assenza di fattori esterni, dovrebbe reputarsi che la responsabilità sia esclusivamente del convenuto, a causa della sua imprudente condotta di guida, essendo palese l’errore commesso dai Giudici di merito nell’individuare anche una corresponsabilità dell’attore sul piano causale.

Quanto lamentato non è fondato. La tesi del ricorrente parte dal ragionamento secondo cui andava accertata l’esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell’incidente che ha coinvolto la vettura.

In realtà, i Giudici di merito, con valutazione conforme in entrambi i gradi, hanno evidenziato che le prove offerte dal conducente al fine di superare la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2054 c.c., o comunque dettata dall’art. 1218 c.c. nei rapporti interni con il proprietario, dal quale la vettura gli era stata affidata, erano inidonee, ma hanno sottolineato come in realtà non fosse possibile accertare con sicurezza quale fosse stato il fattore causale determinante il sinistro.

Correttamente è stato affermato che, se sussisteva una responsabilità del conducente, anche alla luce della presunzione di cui all’art. 2054, co. 1, c.c., del pari doveva ipotizzarsi un concorso di responsabilità del proprietario per avere permesso la circolazione del veicolo, pur nella consapevolezza che lo stesso non poteva circolare. Trattasi di prescrizione che, come sottolineato dalla Corte d’Appello, è posta a presidio della sicurezza della circolazione stradale, posto che solo tramite la revisione può essere verificato lo stato manutentivo del veicolo con il decorrere del tempo, e quindi la sua idoneità a poter circolare, verificando che le sue condizioni non determinino un incremento del pericolo insito nella circolazione stradale.

La responsabilità del proprietario della Ferrari

In tal senso rileva la giurisprudenza di legittimità secondo cui per i veicoli che non abbiano passato la revisione periodica è da escludersi anche la circolazione in prova (Cass. n. 16310/2016), potendosi unicamente invocare lo stato di necessità, costituito da una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive (Cass. n. 4710/1999).

Ne consegue che il proprietario avrebbe dovuto astenersi sia dal mettere personalmente in circolazione il veicolo, sia dal permettere che altri lo facessero. Quindi avere consentito al meccanico di condurre la vettura da Roma a Frosinone, al fine di procurarne la vendita, in presenza di una situazione di contrasto con le regole precauzionali poste in maniera assoluta dal CDS, lo ha reso corresponsabile dell’evento.

Infatti, il proprietario si è volontariamente esposto ad un rischio, nella consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, il che rende incensurabile l’affermazione di corresponsabilità del danneggiato, ed ha imposto di ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante.

Alla luce di tali principi, pur ad ammettere che la condotta imprudente di guida del convenuto abbia concorso a determinare il sinistro, nella serie causale riveste rilevanza decisiva anche la decisione a monte del proprietario di permettere la messa in circolazione di un veicolo privo dei requisiti che ne legittimavano la circolazione.

Avv. Emanuela Foligno

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