La lesione del diritto all’autodeterminazione è autonoma rispetto al diritto alla salute

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diritto all'autodeterminazione

In materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.

Con due diverse Ordinanze del 5 giugno, la presente a commento (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2025, n. 15063) e la n. 15074/2025, la S.C. torna ad occuparsi del consenso informato, dando continuità alla recente “bipolarità” dell’obbligo di acquisire il consenso informato: perché l’inadempimento in parola assume diversa rilevanza causale.

La dinamica dei fatti

La paziente nel 1997 si era sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione del volume mammario al fine di risolvere una malformazione congenita al seno (gigantomastia bilaterale).

Ma, lamentava che in conseguenza della non corretta esecuzione dell’intervento, e dell’insufficiente assistenza post-operatoria, aveva conseguito un risultato antiestetico, riportando un’asimmetria mammaria ed evidenti esiti cicatriziali.

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda di risarcimento danni nei confronti della ASL Roma/C. In secondo grado, ad esito di seconda CTU medico-legale, viene respinto il gravame per insussistenza di elementi di responsabilità dei sanitari che effettuarono l’intervento di mastoplastica riduttiva. Il secondo grado, inoltre, ha ritenuto che, sebbene il consenso informato firmato fosse generico, esso era stato elargito secondo i modelli e protocolli previsti in quel momento (1997) e nelle strutture sanitarie pubbliche. Questi aspetti, tuttavia, non avrebbero inciso sulla scelta della paziente di operarsi, giacché si trattava di migliorare la salute, né sul risultato terapeutico ottenuto che, a fronte degli anni trascorsi, era stato ritenuto tuttora accettabile.

L’intervento della Cassazione

La ricorrente denuncia la erronea applicazione dell’art. 183 c.p.c., commi 5 e 6, in termini di modifica della domanda e la insussistenza/insufficienza del consenso informato.

Entrambe le censure sono inammissibili.

La ricorrente assume l’erroneità della pronuncia di inammissibilità della domanda denunciante il mancato consenso informato. Questo perché formulata in sede di memorie ex 183 c.p.c., allora vigente, in virtù di quanto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 22404 che ha inteso dare continuità all’indirizzo indicato da Cass., SSUU n. 12310 del 2015 in base al quale i Giudici di merito debbono considerare la eventuale invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, e a valutarla in una prospettiva di più ampio respiro, considerando se la domanda sostituita o anche entrambe le domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice, rispetto alla quale la domanda modificata sia più confacente all’interesse della parte.

Al riguardo deduce che il consenso informato, firmato in data 8/11/1997, non conteneva traccia della finalità terapeutica ma si riferiva a un intervento di “mastoplastica riduttiva bilaterale”. Nessun riferimento vi era poi alla strumentalità dell’intervento per la cura di patologie fibroadenomiche e deduceva che, dall’escussione dei testi presenti alla visita del consenso informato, fosse risultato che nulla in merito fosse stato riferito dai medici; il riferimento alla presenza di “formazioni nodulari riferibili a fibroadenomi” compare unicamente a seguito di ecografia del 10/11/1997, lo stesso giorno cui la donna è stata sottoposta all’ intervento.

L’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario

Ebbene, la Cassazione ribadisce che “in tema di responsabilità sanitaria, l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost.
Quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona” (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 33290 del 19/12/2024).

Nell’ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi, tutte differenti l’una dall’altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo.

Ad esempio, se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria.

La lesione del diritto all’autodeterminazione è autonoma rispetto al diritto alla salute

Nel caso che qui stiamo esaminando, rileva l’ipotesi in cui la lesione del diritto all’autodeterminazione si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute: è il caso in cui il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023).

La ricorrente avrebbe dovuto indicare i termini esatti della “nuova domanda” proposta in sede di memorie ex art. 186 ter c.p.c. e del motivo di appello dichiarato inammissibile, e ciò al fine di consentire alla S.C. un esame sulla natura complementare, o meno, della nuova questione rispetto alla domanda iniziale, volta al risarcimento del danno inferto al diritto alla salute per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

Ogni ulteriore questione indicata rimane assorbita dal rilievo di inammissibilità della censura sul mancato consenso informato, non avendo queste il carattere di censure autonome.

Il nesso di causalità

Ed infine, sul nesso di causalità la Corte distrettuale avrebbe, sempre secondo la paziente, “supinamente aderito alle argomentazione dei CCTTU senza minimamente considerare la fondatezza della domanda di merito proprio alla luce di quanto emerso dall’intera istruttoria sia relativamente alla corretta qualificazione dell’intervento chirurgico – e relativo onere probatorio –, sia per quanto riguarda la responsabilità medica per il processo infettivo susseguente all’intervento chirurgico; sia sulla natura dell’obbligazione incombente sulla struttura ospedaliera.

Anche qui, la paziente si limita a criticare l’esito del giudizio di merito svolto alla luce dell’esito della CTU, non esponendo i passaggi motivazionali coi quali non sarebbe stato assolto l’onere probatorio in tema di nesso causale (comunque sempre a carico dell’attore, per giurisprudenza consolidata), e ciò al fine di dimostrare la violazione della regola probatoria richiamata in tema di ciclo causale, comunque gravante sulla parte attrice.

La ricorrente deduce che per valutare correttamente la responsabilità medica occorreva riferirsi all’orientamento giurisprudenziale in merito alla cosiddetta responsabilità medica derivante da “contatto sociale”. In ossequio a ciò, il soggetto che avrebbe dovuto fornire la prova della diligenza della prestazione avrebbe dovuto essere la struttura sanitaria, chiamata a dimostrare come l’esito dell’operazione fosse stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche osservando le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee ex se alla determinazione dell’evento, tali da elidere ogni contributo causale dell’operato medico nell’evento occorso. Nessuna prova in merito sarebbe stata però fornita dalla ASL Roma.

Gli Ermellini ritengono anche questa doglianza inammissibile perché non fa riferimento all’ampia motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, non provata la dedotta responsabilità medica alla luce dei richiamati criteri.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e lo rigetta in toto.

Le osservazioni dell’avv. Foligno

Con due diverse Ordinanze del 5 giugno, la presente a commento e la n. 15074/2025, la S.C. torna ad occuparsi del consenso informato, dando continuità alla recente “bipolarità” dell’obbligo di acquisire il consenso informato: perché l’inadempimento in parola assume diversa rilevanza causale.

Il ragionamento da seguire, come detto di recente formazione giurisprudenziale, da cui la S.C. non intende discostarsi e che quindi viene confermato, è che: in materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.

Violazione del diritto all’autodeterminazione: ovvero l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario.

Lesione del diritto alla salute: l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico, anche se correttamente eseguito, dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta grava sul danneggiato (Sez. 3 -, Ordinanza n. 24471 del 04/11/2020; Sez. 3 12/06/2023).

La risarcibilità del danno inferto alla salute e al diritto all’autodeterminazione

Oltre a ciò, la decisione qui a commento ribadisce che nell’ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi, tutte differenti l’una dall’altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo.

Ad esempio, se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria.

La lesione del diritto all’autodeterminazione è questione del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute: è il caso in cui il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute.

Avv. Emanuela Foligno

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