Riscossione illecita di buoni fruttiferi postali per oltre 3 milioni di euro, la Cassazione conferma la condanna del direttore dell’ufficio postale. Escluso il vizio di omesso esame dei fatti e confermata la valutazione delle prove. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici sono stati comunque presi in considerazione (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 3 luglio 2025, n. 18093).
Riscossione illecita di buoni fruttiferi postali, il caso di Catania
Entrambi i Giudici di merito di Catania accolgono la domanda proposta da Poste Italiane avverso il dipendente, in servizio con mansioni di Direttore presso l’Ufficio postale di San Gregorio di Catania, dirette ad ottenere la condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, cagionato all’azienda ex art. 1218 cc, e al pagamento della somma di Euro 3.197.503,68, oltre accessori, per la riscossione illecita buoni fruttiferi postali, all’insaputa dei titolari e senza la materiale produzione dei titoli originari in possesso, ancora, di fatto agli ignari intestatari.
La Corte di appello siciliana ha considerato infondate le censure del lavoratore tardivamente presentate in ordine alle prove; ha considerato documentalmente dimostrato il danno patito dalle Poste attraverso la regolarizzazione e restituzione, da parte di questa, delle somme indebitamente prelevate dal dipendente.
La posizione del lavoratore e il ricorso in Cassazione
Sostiene che lai motivazione resa sia apparente ed incomprensibile dal punto di vista logico-giuridico, senza alcun sviluppo delle ragioni per le quali erano state ritenute fondate le argomentazioni espresse in primo grado. Deduce, anche, che la valutazione delle prove sia stata resa omettendo l’utilizzo del “prudente apprezzamento” e applicando il principio di non contestazione in maniera del tutto arbitraria ed erronea.
Tutto quanto argomentato viene rigettato dalla S.C.
Innanzitutto, la S.C. ribadisce per l’ennesima volta che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.
Escluso il vizio di omesso esame dei fatti e confermata la valutazione delle prove.
Il censurato iter logico-giuridico seguito dai Giudici di secondo grado è chiaro e comprensibile: essi, infatti, hanno in primo luogo condiviso la valutazione del Tribunale circa la mancata specifica contestazione, da parte del soccombente, dei fatti allegati dalle Poste. In secondo luogo, hanno comunque valutato le censure tardivamente sollevate in ordine alla ritualità delle prove acquisite, sia documentali che orali, anche sotto il profilo della loro necessita ai fini della ricerca della verità materiale dei fatti, poste a fondamento della decisione.
Sulle altre censure, vi è il limite della cd. “doppia conforme”, su questioni di fatto.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici sono stati comunque presi in considerazione.
In buona sostanza, ciò di cui si duole il lavoratore è l’accertamento di fatto e la pertinenza delle prove articolate che costituiscono facoltà rimesse all’apprezzamento discrezionale del Giudice di merito, e il mancato esercizio di tale potere, involgendo un giudizio di merito, non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame.
La valutazione delle prove e la responsabilità del direttore
In tema di ricorso per Cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio, ciò può avvenire solo se si alleghi che il Giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso a commento.
I Giudici di appello hanno argomentato esaustivamente e congruamente con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite, sulla responsabilità del direttore dell’ufficio postale in ordine alla riscossione illecita di buoni fruttiferi postali, all’insaputa dei titolari e senza la materiale produzione dei titoli in originale, escludendo, altresì, ogni concorso di colpa di Poste Italiane, in ordine ad asserite carenze organizzative, o deficienza del sistema dei controlli, perché il ruolo rivestito dal soccombente, e la conoscenza delle procedura operative e di controllo, aveva consentito l’aggiramento dei modelli organizzativi già esistenti.
Per tali ragioni, il ricorso viene integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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