Incidente stradale, sentenza annullata per mancata citazione del proprietario del mezzo

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Il CTU non ha preso in considerazione i danni alla gamba patiti dal danneggiato, ma solo quelli al rachide cervicale. Annullamento della sentenza di merito per mancata citazione del proprietario del mezzo coinvolto (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 luglio 2025, n. 20890).

La vicenda

Il Tribunale di Tivoli, respinge il gravame avverso la sentenza n. 1136/18, del Giudice di Pace, rigetta la domanda di risarcimento danni inerente il sinistro stradale avvenuto il 20 marzo 2014, in Castelnuovo di Porto.

La vittima deduce di avere riportato lesioni personali all’esito dell’incidente, allorché il ciclomotore sul quale viaggiava, di proprietà e condotto dal proprietario, veniva travolto da un’autovettura.

Ritenendo l’importo di euro 3.534,00 non sufficiente, si rivolgeva al Giudice di Pace. La CTU espletata ha stimato nella misura del 2% il postumo di invalidità permanente e il Giudice, per questa ragione, rigetta la domanda, con decisione poi confermata in appello. Il Giudice di appello ribadisce che le pretese lesioni permanenti al ginocchio, “tanto al menisco, che al crociato posteriore(in relazione alle quali si era ritenuta non satisfattiva la somma liquidata, in via stragiudiziale, da Unipolsai), non potessero ritenersi tali, visto che “nella documentazione medica depositata in giudizio si parla infatti solo di “trauma distorsivo contusivo” al ginocchio, di “gonfiore”, di “versamento endovascolare”, ovvero di “dolore con zoppia nella deambulazione” e mai di lesioni”.

Il ricorso in Cassazione

La vicenda approda in Cassazione. Il danneggiato, riguardo al danno all’articolazione del ginocchio dx, lamenta che le argomentazioni dei Giudici di merito sono in contrasto tra loro, rendendo incomprensibile l’iter logico seguito. Difatti, da un lato, essa afferma che “nella documentazione medica depositata si parla infatti solo di “trauma distorsivo contusivo” al ginocchio, di “gonfiore”, di “versamento endovascolare”, ovvero di “dolore con zoppia nella deambulazione” e mai di lesioni”, mentre “dall’altro, contraddicendosi palesemente”, afferma che “il Ctu rileva che i certificati medici presenti in atti “descrivono infatti un diverso e meno grave tenore delle lesioni” senza mai fare riferimento alla presenza di lesioni“.

Il danneggiato evidenzia, anche, che dal certificato medico del 5 maggio 2014 e dal referto della risonanza magnetica in data 18 aprile 2014, prodotti, “emerge un danno al legamento crociato anteriore” (e non posteriore come erroneamente affermato dal Giudice di primo grado)”, “su tale danno il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi, il che invece non ha fatto, limitandosi ad escludere (erroneamente) l’esistenza del danno al crociato posteriore”, di talché la sentenza e “nulla per omessa pronuncia”.

La mancata citazione del proprietario del mezzo coinvolto

Il danneggiato ha convenuto in giudizio la sola assicurazione della moto su cui era trasportato, e non pure il proprietario e conducente della stessa.

Ebbene, pare il caso di ribadire che in tema di RCA “nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cpc, e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.”

Difatti, già da tempo la S.C. ha affermato che in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore.

Per completezza espositiva, anche nel caso di azione promossa ai sensi dell’art. 141 emerge l’esigenza dell’accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo. Quindi il Giudice “deve pronunciarsi anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l’assicuratore) ed un terzo soggetto”.

In conclusione, la sentenza viene cassata, con rinvio al primo grado per l’integrazione del contraddittorio.

Avv. Emanuela Foligno

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