Per i giudici di Appello è da escludersi la legittimazione del proprietario a proporre domanda ex art. 144 contro il proprio assicuratore. Ma secondo la Cassazione, nel ritenere che l’azione avrebbe dovuto essere proposta non nei confronti dell’assicuratore con azione diretta, ma nei confronti del conducente, il Giudice di appello è incorso in violazione sia dell’art. 112 c.p.c. sia dell’art. 144 CdA, ed anche in una palese violazione delle norme eurounitarie che hanno trattato il principio “vulneratus ante omnia reficiendus“ (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 7 febbraio 2025, n. 30).
Il caso
La vittima si trovava a bordo della moto Yamaha di sua proprietà, però condotta da altro soggetto al momento dell’evento contestato, nell’affrontare una rotatoria perdeva il controllo del mezzo provocando la caduta sull’asfalto e danni alla persona.
Per ottenere il ristoro di tali danni la vittima chiedeva alla assicuratrice della moto, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo, la condanna al risarcimento dei danni pari ad 4.213,72 euro, compreso il danno esistenziale-morale.
L’assicurazione contestava la dinamica del sinistro adducendo non essere vero che, alla guida del motoveicolo, vi fosse un soggetto diverso dal proprietario e che, in ogni caso, era l’attore a dover provare i fatti costitutivi della domanda, con particolare riguardo alla propria qualità di terzo trasportato.
La caduta era dovuta a caso fortuito
Il Giudice di Pace dichiara la domanda “improponibile” perché, in relazione alla pretesa applicazione dell’art. 141 CdA, cioè dell’azione diretta del terzo trasportato nei confronti della compagnia di assicurazioni del responsabile civile, invocata dall’attore a sostegno della domanda, mancava il presupposto costituito dall’assenza del fortuito. Infatti, essendo la caduta dovuta a caso fortuito, cioè alla presenza di terriccio, e non alla colpa del conducente, la norma invocata non poteva trovare applicazione.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice di appello (sentenza n. 548 del 3/2/2021), ha rigettato l’appello ritenendo che, pur essendo l’unica qualificazione possibile della domanda dispiegata nell’atto di citazione, ai sensi dell’art.141 CdA, quella del terzo trasportato, tuttavia la norma non trovava applicazione nel caso di specie perché non sussisteva uno dei requisiti per la sua applicazione, cioè il coinvolgimento di più veicoli; né poteva applicarsi l’art. 144 CdA perché la vittima è lo stesso proprietario del veicolo e deve escludersi la legittimazione del proprietario a proporre domanda ex art. 144 contro il proprio assicuratore; la domanda, pertanto, non avrebbe dovuto essere rivolta contro il proprio assicuratore, che copre i danni verso terz), ma esclusivamente contro il conducente, con la conseguente conferma della improponibilità della domanda.
Errata qualificazione dell’azione di cui all’art. 144 CdA
La Corte di Cassazione, investita della questione, deve valutare la errata qualificazione dell’azione di cui all’art. 144 CdA. Il danneggiato lamenta errata qualificazione della domanda e per aver escluso che il proprietario del veicolo, su cui egli viaggiava come terzo trasportato, potesse avere la tutela che spetta al terzo trasportato.
Il Tribunale non avrebbe dovuto denegare giustizia solo perché non ricorrevano i presupposti dell’azione di cui all’art. 141 CdA. Avrebbe dovuto qualificare la domanda, in base ai fatti costitutivi dedotti, ovvero spiegare le ragioni per cui detta qualificazione non era legittima, e fare ricorso alle norme generali sul risarcimento del danno (art 2043 c.c.).
Nel ritenere che l’azione avrebbe dovuto essere proposta non nei confronti dell’assicuratore con azione diretta, ma nei confronti del conducente, il Giudice di appello è incorso in violazione sia dell’art. 112 c.p.c. sia dell’art. 144 CdA, ed anche in una palese violazione delle norme eurounitarie che hanno trattato il principio “vulneratus ante omnia reficiendus“.
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus“
Il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, e trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente. In tale caso l’assicurazione per negare il risarcimento, non può eccepire disposizioni legali, clausole contrattuali, comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato e condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, e a conoscenza del fatto che il mezzo e stato oggetto di furto”.
Questo significa che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare l’azione ai sensi dell’art. 144 C.d.A. e ha errato nel ritenere che essa non fosse esercitabile dal proprietario trasportato.
Avv. Emanuela Foligno