Un lavoratore, privo di formazione e istruzioni adeguate, durante un appalto di facchinaggio viene trovato morto, schiacciato da un muletto condotto in retromarcia. La Corte d’appello di Perugia, per l’incidente mortale col muletto, condanna il legale rappresentante e il delegato alla sicurezza per violazioni del D.Lgs. 81/2008. La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la responsabilità, ribadendo l’obbligo di formazione, informazione e vigilanza anche nei rapporti di appalto (Cassazione penale, sez. IV, dep. 30/07/2024, n.31146).
La dinamica dell’incidente con muletto
La mattina dell’8 giugno 2013, l’infortunato si metteva alla guida di un carrello elevatore e usciva dall’area di proprietà della committente passando attraverso il cancello. Alle ore 10:00 circa, un dipendente della Spa committente, nell’accingersi ad entrare nell’area di stoccaggio di rifiuti dello stabilimento aveva notato il cadavere di un uomo, rimasto schiacciato fra il carrello elevatore e il cancello d’ingresso della suddetta area. (Per raggiungere tale cancello, partendo dall’ultima posizione in cui le telecamere di sorveglianza avevano immortalato la vittima, occorre prendere una via pubblica, per poi mettersi in una stradina, in lieve pendenza che, per l’appunto, conduce all’area di stoccaggio dei rifiuti). Il carrello elevatore veniva immediatamente spostato e, nel metterlo in moto, si erano accorti che il freno a mano non era stato tirato completamente, bensì solo per quattro tacche rispetto alle nove a disposizione.
La Corte d’appello di Perugia ha condannato il legale rappresentante della società datrice (per mezzo di contratto di appalto di facchinaggio) per l’infortunio del dipendente avvenuto l’8 giugno 2013 e ha riformato il trattamento sanzionatorio, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, al delegato per la sicurezza dei lavoratori presso lo stabilimento.
I Giudici di Appello, rinnovata l’istruttoria, ritenevano accertata una prassi lavorativa in base alla quale i transpallet a conduzione manuale venivano utilizzati dai dipendenti soltanto per movimentare all’interno dello stabilimento le ceste contenenti i vari rifiuti, mentre il trasporto delle ceste sino al punto di raccolta e conferimento, situato ad una certa distanza e protetto da un cancello da poco installato, era attuato anche dai dipendenti della appaltatrice tramite i muletti elettrici della committente.
Il ricorso in Cassazione
Entrambi gli imputati ricorrono per la cassazione della sentenza.
A loro dire la Corte non si sarebbe confrontata con le ulteriori motivazioni che avevano condotto il Tribunale alla pronuncia assolutoria, né con le il contenuto delle deposizioni dei testi e del consulente di parte, che escludevano una prassi invalsa, quella per cui i dipendenti della appaltatrice utilizzassero muletti elettrici per portare le ceste contenenti rifiuti al punto di raccolta al di fuori dell’azienda.
Il Giudice di appello, in sintesi, avrebbe ribaltato la decisione di primo grado solo sulla scia della deposizione testimoniale dell’operaio che rinveniva il cadavere dell’infortunato e dipendente della committente. In realtà, sempre secondo la tesi sostenuta, il suddetto teste avrebbe escluso di avere visto la vittima alla guida del muletto; avrebbe confermato il fatto che l’area dove erano posti i cassoni dei rifiuti era raggiungibile anche dall’interno dello stabilimento; avrebbe confermato quanto già riferito in primo grado da altri testi, ovvero che i rifiuti venivano scaricati da sopra nei cassonetti posti ad un livello inferiore.
Tutte le censure vengono rigettate.
Innanzitutto la S.C. sottolinea che sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito.
Detto ciò, gli argomenti individuati dai Giudici di merito, a proposito della identificazione della vittima come colui che aveva condotto il mezzo, sono coerenti con le risultanze richiamate e non manifestamente illogici. La Polizia, visionando i filmati subito dopo la scoperta del cadavere, riconosceva la vittima alla guida del muletto e dunque la tesi per cui alla guida del carrello vi fosse stata un’altra persona, che, dopo aver investito la vittima era fuggita, rimaneva sfornita di qualsiasi riscontro.
Anche le supposizioni circa il non completo azionamento del freno a mano del carrello non sono fondate.
Incidente mortale con muletto in appalto, obblighi di vigilanza e formazione dei lavoratori
L’affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti consiste nella violazione dell’art. 71, comma 7 lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, a norma del quale, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l’uso delle attrezzature venga riservato ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione-formazione ed addestramento adeguati.
La Corte di appello ha richiamato tali argomenti e, in replica alla censura per cui non vi era prova che la condotta alternativa lecita avrebbe evitato l’evento, ha affermato che la condotta omissiva degli imputati si inseriva a pieno titolo nella serie di antecedenti causali che determinavano l’incidente mortale con muletto: se fossero state concretamente attuate all’interno dello stabilimento procedure e modalità relative allo stazionamento e uso dei carrelli, idonee a prevenire qualunque rischio di indebito utilizzo degli stessi da parte di personale non autorizzato, la vittima non avrebbe potuto porsi alla guida del muletto della committente.
Il percorso argomentativo nella individuazione dei profili di colpa svolto dai Giudici di merito è coerente con le risultanze istruttorie e rispettoso del dettato normativo.
Infine, con riferimento alla presenza del preposto presso lo stabilimento, ciò doveva impedire, con riferimento all’area di rischio interessata dall’infortunio verificatosi, l’instaurazione di procedure (oltre che di prassi) non appropriate, quali l’uso del muletto elettrico per il trasporto di materiale da parte di personale della appaltatrice. La mancata attuazione di tale vigilanza da parte del preposto e, in sua momentanea assenza, da parte del datore di lavoro ha inciso causalmente sulla verificazione dell’infortunio, verificatosi nell’utilizzo di un mezzo che il garante, obbligato alla vigilanza, aveva il dovere di inibire.
Avv. Emanuela Foligno






