La cartella esattoriale al defunto può essere notificata validamente all’ultimo domicilio del contribuente se gli eredi non comunicano formalmente all’Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il domicilio fiscale. Con l’ordinanza n. 34282/2025 la Corte chiarisce che la semplice dichiarazione di successione non è sufficiente a sostituire l’adempimento previsto dall’art. 65 del D.P.R. 600/1973.
Quando un contribuente viene a mancare, il rapporto con il Fisco non si estingue, ma si trasferisce agli eredi. Tuttavia, una recente decisione della Suprema Corte sottolinea un onere formale spesso trascurato, la cui omissione può rendere perfettamente legittime notifiche che, a prima vista, potrebbero sembrare nulle (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34282 del 27 dicembre 2025).
Il caso: la cartella esattoriale al “defunto”
Un erede impugnava una cartella di pagamento emessa a nome del padre defunto e notificata presso l’ultimo domicilio di quest’ultimo due anni dopo il decesso. La tesi della difesa era semplice: l’Agenzia delle Entrate sapeva della morte perché era stata presentata la dichiarazione di successione. Di conseguenza, secondo l’erede, l’ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto personalmente ai singoli eredi presso le loro residenze.
La decisione: la dichiarazione di successione non è un “equipollente”
La Sezione Tributaria ha rigettato il ricorso dell’erede, confermando la validità della notifica. Il punto centrale risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo i giudici, gli eredi hanno l’onere di comunicare all’ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Questa comunicazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio o inviata tramite raccomandata A/R; non ammette equipollenti: la presentazione della dichiarazione di successione o le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi non sostituiscono questo adempimento specifico.
I tre pilastri del diritto stabiliti dalla Corte
Per fare chiarezza su una materia tecnica, la Cassazione ha fissato tre principi cardine:
- Ruolo a nome del defunto: È legittimo formare il ruolo (il debito) a nome del contribuente deceduto.
- Notifica all’ultimo domicilio: In mancanza della comunicazione ex art. 65, la notifica della cartella intestata al de cuius effettuata presso il suo ultimo domicilio è efficace nei confronti di tutti gli eredi.
- Sanatoria per “raggiungimento dello scopo”: Anche se la notifica presentasse dei vizi (ad esempio, se l’ufficio sapeva del decesso ma ha indirizzato l’atto al defunto invece che “agli eredi collettivamente”), il fatto che l’erede impugni l’atto dimostra che ne ha avuto conoscenza. Questa impugnazione “sana” il vizio della notifica per il principio del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.).
Conclusioni per i contribuenti
L’ordinanza ricorda che nel diritto tributario la forma è sostanza. Per evitare che atti impositivi intestati a persone care scomparse arrivino al vecchio indirizzo (magari ora abitato da terzi o disabitato), non basta adempiere agli obblighi successori catastali o civili.
È indispensabile inviare una comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate dedicata esclusivamente ai fini delle notifiche fiscali, al fine di obbligare l’Ente a indirizzare gli atti direttamente al domicilio degli eredi.
Avv. Sabrina Caporale





