In questa sede mi limiterò ad analizzare il delitto di cui all’art. 591 c.p. (abbandono di persone minori o incapaci) in relazione all’art. 29 della nostra Costituzione, che tutela i diritti della famiglia.

Innanzitutto, come sempre, illustriamo il fatto storico: Tizio, padre di Caia nonché persona affetta da incapacità mentale, veniva abbandonato dalla propria figlia, sebbene sulla medesima non sussistesse alcun obbligo specifico di custodia. Il Tribunale, dunque, condannava Caia per il reato di cui all’art. 591 c.p. e la competente Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, pertanto, la donna penalmente responsabile del delitto ascrittole in rubrica. La Corte di Cassazione, infine, annullava senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando, pertanto, il reato estinto per intervenuta prescrizione, risultando nelle more maturato il correlativo termine.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, merita un’attenta analisi il ragionamento logico-giuridico seguito dagli Ermellini (sentenza della Cass. penale n° 44089/16), i quali, sebbene avessero prosciolto per prescrizione l’imputata, Caia, hanno comunque motivato con argomentazioni che aprono le porte alla formazione di una nuova Giurisprudenza in materia.

Orbene, occorre prendere le mosse da quanto affermato dalla più autorevole Dottrina, con espresso riferimento all’art. 591 c.p., secondo cui la norma de qua sanziona colui che ha sul soggetto passivo un obbligo assistenziale di custodia: in altre parole, la citata norma penale punisce il soggetto che non adempiendo all’obbligo assistenziale di custodia nei confronti di un minore ovvero di una persona incapace, pone quest’ultimo in una situazione di pericolo per la propria incolumità fisica.

Ebbene, nella fattispecie analizzata dalla Suprema Corte, l’imputata, Caia, sosteneva a propria difesa che sulla medesima non gravava alcun obbligo di assistenza nei confronti del padre, non essendo, infatti, il genitore affidato alla sua custodia, con conseguente carenza dell’elemento oggettivo del reato, consistente appunto nell’“abbandono”, inteso – in senso giuridico – quale venir meno da parte dell’agente ad un preesistente obbligo di cura ovvero di custodia.

Orbene, la Corte di Cassazione non ha affatto approvato tale orientamento, condividendo per contro le argomentazioni logico giuridiche già manifestate dal Tribunale e dalla Corte territoriale a tal riguardo, secondo cui in capo all’imputata, Caia, sussisteva un dovere giuridico e morale di assistenza al padre, Tizio, che trovava appunto fondamento proprio nell’art. 29 della Costituzione.

Infatti, la citata norma costituzionale definisce la famiglia quale società naturale, riconoscendone appieno tutti i diritti.

Dunque, l’obbligo sussistente su un figlio di assistere il proprio genitore, affetto da incapacità tale da sottoporlo ad una situazione di pericolo per la propria incolumità fisica, è un diritto garantito a livello costituzionale, che prescinde, pertanto, dalla sussistenza di un, volgarmente detto, “pezzo di carta” (rectius: da uno specifico obbligo di custodia, disposto dalla competente A.G.).

Ne consegue che, nel caso esaminato dagli Ermellini il bene appunto tutelato dall’art. 591 c.p. è proprio quello della sicurezza personale della persona incapace, risultando, pertanto, assolutamente indifferente la fonte da cui deriva l’obbligo di assistenza e di cura nei confronti del medesimo.

Dunque, alla luce della sentenza esaminata, si evince un comportamento dell’imputata assunto in pieno spregio rispetto a quanto statuito sul punto dalla Costituzione italiana e, pertanto, in aperto contrasto con i diritti di famiglia, tutelati dall’art. 29 Cost. ed i correlativi obblighi giuridici e morali che ne discendono: tale condotta, tuttavia, non può essere sanzionata nel caso in esame a livello penale, risultando – si ribadisce – il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Beh, che dire, certamente questa recente pronuncia della Suprema Corte potrà dare luce a nuovi orientamenti Giurisprudenziali.

Avv. Aldo Antonio Montella

Foro di Napoli

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui