La clausula bonus malus prevede che l’impresa assicuratrice non possa versare direttamente indennizzi a terzi senza provare che il sinistro sia attribuibile in tutto o in parte alla responsabilità dell’assicurato

Spetta all’impresa assicuratrice che stipula una transazione con il terzo provare il verificarsi delle condizioni che determinano la variazione in aumento del premio dell’assicurato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza n. 18603 dello scorso 22 settembre.

La decisione della Suprema Corte muove dal ricorso presentato da un cliente nell’ambito di un contenzioso con la sua impresa assicuratrice. Quest’ultima si era vista riconoscere in appello la decisione di assegnare all’assicurato una classe di merito maggiore di quella originaria, con conseguente ricalcolo dei premi da versare in aumento.

Nella fattispecie presa in considerazione, la compagnia assicuratrice aveva ricevuto una richiesta di risarcimento di un danno asseritamente causato dall’assicurato, il quale, tuttavia, ne aveva tempestivamente contestato l’esistenza al fine di evitare l’aumento del premio.

Gli Ermellini, muovendo dall’orientamento dettato dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, hanno chiarito che in tema di onere della prova spetta al debitore, in caso di inesatto adempimento di un’obbligazione, l’onere di dimostrare l’esatto avvenuto adempimento.

In base a tale schema giuridico, la corretta applicazione della clausola bonus malus del contratto di assicurazione implica che la variazione “in pejus” opera esclusivamente nel caso in cui sussista la prova della responsabilità dell’assicurato per un danno risarcibile a terzi.

Nel caso in questione, quindi, grava sull’impresa assicuratrice che ritenga opportuno stipulare una transazione con il terzo,, ignorando o considerando infondata l’opposizione dell’assicurato, fornire la prova dell’esistenza delle condizioni che giustificano il ‘malus’ e quindi di avere agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’accertamento del danno e nella tutela degli interessi del proprio assicurato.

La “clausola bonus-malus”, infatti,  non introduce  una ulteriore e distinta obbligazione rispetto a quelle tipiche del contratto di assicurazione, ovvero l’obbligo della società assicurativa di adempimento della prestazione di tenere indenne il proprio assicurato dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti dal rischio assicurato e cioè dalla responsabilità civile verso terzi per condotte dannose imputabili a colpa dell’assicurato nella circolazione dei veicoli.

Tale obbligo deve essere adempiuto secondo buona fede tenendo conto di tutti gli effetti negoziali e legali che ne derivano, tra cui figura anche il dovere di non stipulare transazioni e di non versare direttamente indennizzi a terzi in difetto di prova per sinistri attribuibili in tutto o in parte alla responsabilità dell’assicurato.

Pertanto il risarcimento del danno corrisposto dalla società assicuratrice direttamente al presunto danneggiato, senza che sia svolta una qualsiasi valutazione della fondatezza della contestazione effettuata dall’assicurato, integra palese e grave violazione degli obblighi contrattuali. Il pagamento effettuato dall’assicuratore al terzo produce, infatti, effetti giuridici pregiudizievoli sul patrimonio dell’assicurato, esponendolo ad una maggiorazione del premio altrimenti non dovuta.

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