Abuso edilizio, il giudice può imporre la demolizione come forma di risarcimento

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esposti abusivismo edilizio

In tema di abuso edilizio, è legittima la decisione con cui il giudice penale, accogliendo la richiesta della parte civile, dispone il ripristino dello stato originario dei luoghi come forma di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 del Codice civile. La Cassazione ha confermato che, quando il reato comporta una modifica illecita dell’immobile, il risarcimento può consistere non solo nel pagamento di una somma di denaro, ma anche nella demolizione dell’opera abusiva, per eliminare le conseguenze del danno (Corte di Cassazione, terza penale, sentenza 21 ottobre 2025, n. 34295).

La Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 12/10/2023 dal Tribunale di Avellino, proscioglieva l’imputato dalle contestazioni confermando la condanna di M.F., S.L. e D.G.G. quanto alle medesime contravvenzioni.

I tre condannati si rivolgono alla Corte di Cassazione

  • che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento errato, senza considerare che, sulla base delle risultanze istruttorie, emergerebbe che le modeste opere edilizie realizzate nel fabbricato principale avrebbero riguardato un volume preesistente, e sarebbero state da tempo ultimate; in particolare, già da una planimetria del 1976 risulterebbe la presenza di un “infisso/veranda”, cosicché il successivo intervento – una loggia che aveva sostituito il preesistente balcone chiuso su due lati – ben avrebbe potuto essere assentito con “Super Scia”, di cui all’art. 23, D.P.R. n. 380 del 2001. La legittima esecuzione dell’intervento stesso, peraltro, sarebbe confermata dal successivo rilascio del permesso di costruire n. 19/2020 e dall’assenza di qualunque intervento di sospensione o di interruzione dei lavori da parte del Comune interessato. In sintesi, dunque, la sentenza non avrebbe valutato che tanto l’immobile, quanto la veranda sarebbero esistiti da epoca precedente al 1 settembre 1967, data di entrata in vigore della L. n. 765, che avrebbe introdotto l’obbligo della licenza edilizia anche per le zone esterne ai centri abitati. In ogni caso, la modesta dimensione dell’intervento non condurrebbe ad un incremento di volumetria e non integrerebbe una nuova costruzione, potendo peraltro essere sanata in ragione della nuova disciplina.
  • la conferma di responsabilità dei ricorrenti anche con riguardo alle contravvenzioni in materia sismica e di preventiva denuncia all’ufficio del Genio civile.
  • negazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, e senza considerare numerosi indici positivi, tra cui la mancanza di aggravio di carico urbanistico o di contrasti con il Piano regolatore comunale, la possibilità di sanatoria, l’assenza di vincoli, le modeste dimensioni dell’opera.

Il parere della Cassazione

L’immobile – costruito prima del 1967 – avrebbe di certo riportato la presenza di un “infisso/veranda” (tanto da risultare in una planimetria catastale del 1976), così che l’intervento successivamente realizzato, ed oggetto del processo, avrebbe giustificato la presentazione soltanto di una SCIA (del 7/6/2019). Il carattere legittimo dell’intervento, che “teoricamente” non poteva essere escluso, emergerebbe – in ottica difensiva – anche dall’assenza di qualunque provvedimento sospensivo da parte del Comune interessato, che, anzi, nel 2020 avrebbe rilasciato un permesso di costruire. Ebbene, le considerazioni testé riportate riguardano il fatto, hanno carattere esclusivamente di merito, come tali inammissibili in sede di legittimità.

In particolare, dalla documentazione catastale del 1976 era stato accertato che, sul prospetto sud del fabbricato, insisteva un balcone aperto delimitato da ringhiera. Fonti testimoniali avevano poi riferito che, all’inizio del 1980, questo balcone era stato trasformato in una veranda chiusa da struttura in alluminio e vetri. L’ulteriore trasformazione del 2019, oggetto del processo, era infine consistita nella chiusura della veranda con muri inglobati nel volume dell’appartamento, dando origine ad un loggiato rientrante, con un lato completamente chiuso, dunque ad un nuovo volume che non poteva essere assentito con la sola SCIA.

Abuso edilizio, niente sanatoria postuma e demolizione confermata

La sentenza di appello è sostenuta da una motivazione del tutto adeguata e saldamente ancorata agli esiti istruttori, e ha evidenziato che la sfera di rilevanza degli artt. 64 e 65, del decreto 380 (sopra citato), non contiene alcuna esclusione con riguardo ad opere con tali caratteri, concernendo comunque quelle costituite da cemento armato o struttura metallica, “in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato”. Ergo, il secondo grado ha sottolineato che le opere di cui si discute erano consistite nella chiusura della veranda con muri di tompagno inglobati e creazione di un loggiato rientrante, con muro laterale completamente chiuso, così da far emergere con piena evidenza le significative caratteristiche dell’intervento.

Ed ancora, nessun rilievo assume al riguardo il dedotto, successivo rilascio di un’autorizzazione sismica che non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, ma neppure effetti propriamente sananti, posto che manca una procedura che consenta all’interessato di richiedere una autorizzazione postuma.

Abuso edilizio: criteri di gravità, violazioni e ripristino dei luoghi

La sentenza di appello ha sottolineato che la consistenza dell’abuso costituisce solo uno dei parametri alla luce dei quali valutare la possibile applicazione dell’esimente, rilevando anche ulteriori elementi quali la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli, la violazione di più disposizioni, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti.

L’opera in parola ha comunque comportato la violazione di più disposizioni, sottese alla tutela di differenti beni, con danno prodotto non solo all’interesse pubblico, ma anche alla parte civile. In forza di questi elementi, è stata dunque congruamente esclusa la particolare tenuità del fatto.

Infine, quanto alla demolizione, quale espressione di risarcimento in forma specifica, la Corte di appello ha richiamato la costante giurisprudenza in forza della quale, in tema di condanna per la responsabilità civile, è legittima la statuizione con la quale il Giudice penale, in accoglimento della richiesta di risarcimento in forma specifica avanzata dalla parte civile, disponga il ripristino dello stato originario dei luoghi, alterato in conseguenza del reato.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. Commento il problema di Niscemi dove chiedo se le case abusive costruite dai soliti “furbetti” saranno risarcite con le somme stanziate per la ricostruzione con soldi pubblici che a mi avviso non è assolutamente corretto in particolare per le famiglie /persone che hanno sempre rispettato la legge

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