La ricorrente era titolare di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge al fine di potere godere della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 (Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, Sentenza n. 454/2021 del 17/03/2021 RG n. 1295/2020)

La ricorrente cita a giudizio l’Inps domandando di annullare la riliquidazione e comunicazione di riliquidazione del 28/01/2019 con ogni conseguenza di legge.

Il Tribunale, riguardo all’accertamento della sussistenza o della permanenza dei requisiti sanitari per ottenere prestazioni assistenziali, preliminarmente evidenzia che:

a) l’art. 20, co. 2, del D.L. n. 78/2009 (convertito con L. n. 102/2009) – rubricato “contrasto alle frodi in materia di invalidità civile ” – prevede, ai fini degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, che “2. L’INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l’articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 “;

b) l’art. 5 del D.P.R. n. 698/1994 (intitolato “Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici “) – richiamato espressamente dalla disposizione sopra illustrata – stabilisce, con riguardo alla “Decorrenza dei benefici economici ” delle prestazioni economiche erogate ai minorati civili, che “1. I benefici economici di cui al comma 1 dell’art. 4 […] decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario […] o dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie. 2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile. 3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell’interno, a titolo di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, […] ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse “. 4. […] gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti . 5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti . In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti [ora: le amministrazioni competenti] sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”;

c) il D.L. n. 90/2014 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), convertito con L. n. 114/2014, prevede, all’art. 25 (rubricato ” Semplificazione per i soggetti con invalidità ” e in vigore dal 19 agosto 2014 ), che “[…] 6. Ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 , e alla legge 27 maggio 1970, n. 382 , ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 , nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’articolo 20, comma 1 , del decreto -legge 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , affetti dalle patologie di cui all’articolo 42 -ter, comma 1 , del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 , sono attribuite al compimento della maggior e età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore. 6 -bis. Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura . La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). […]”.

Ciò posto, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non specificamente contestate risulta che la parte ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, da data anteriore al 22/5/2017.

Risulta poi che:

  • in data 22/5/2017 la parte ricorrente è stata sottoposta a visita di revisione;
  • con atto datato 28/1/2019 la parte convenuta ha chiesto alla parte ricorrente la restituzione delle somme già versate a quest ‘ultima, nel periodo dal 1/ 6/2016 al 31/12/2018, a titolo di pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, in ragione dell’avvenuto declassamento da invalido civile al 100% a invalido parziale al 74% , a seguito della predetta visita di revisione, e, inoltre, in ragione del possesso di redditi personali di importo superiore ai limiti previsti dalla legge con riguardo alla prestazione di cui sopra.

La ricorrente deduce che la restituzione dell’indebito sarebbe illegittima – non avendo mai ricevuto dalla parte convenuta la comunicazione dell’esito della visita di revisione – e che pertanto avrebbe diritto, in relazione al periodo dal 1/ 6/2016 al 31/12/2018, alla ritenzione dei ratei di prestazione già ricevuti.

Difatti, l’Inps non ha fornito la prova di avere regolarmente comunicato l’esito della visita di revisione: dalla documentazione in atti risulta, al contrario, che la raccomandata a/r inviata dalla parte convenuta alla parte ricorrente in data 8/6/2017 è stata indirizzata ad un indirizzo diverso da quello di residenza della parte ricorrente e che l’agente postale ha attestato che, in tale diverso indirizzo indicato dal mittente, che il destinatario della missiva risultava “sconosciuto”.

In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l’ art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.

Conseguentemente, l’indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere.

Facendo applicazione di tali principi, e tenuto conto del fatto che la parte convenuta non risulta avere regolarmente comunicato alla parte ricorrente l’esito della visita di revisione del 22 /5/2017, non appare esservi alcun dolo della parte ricorrente.

Anzi, è del tutto sussistente la buona fede del percipiente e, per tanto, le somme ricevute dopo l ‘accertamento della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari per conservare la pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 (cioè dal 1/6/2017 al 31/12/2018 ) potrebbero essere dichiarate irripetibili.

Tuttavia, la richiesta di restituzione delle somme da pare dell’Inps deriva anche dall’avvenuto positivo accertato dell’esistenza di redditi, prodotti dalla parte ricorrente nel medesimo periodo (dal 1/6/2017 al 31/12/2018), che limitano o escludono il diritto alla medesima prestazione.

Pertanto, essendo stato accertato che la ricorrente, nel periodo dal 1/6/2017 al 31/12/2018, era titolare di redditi superiori ai limiti previsti dalla legge al fine di poter godere della pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971 e, pertanto, non sussistendo il diritto della parte ricorrente ad ottenere la prestazione in questione nel medesimo periodo indicato , per ragioni legate ai requisiti amministrativi (reddituali), le somme erogate in tale periodo dalla parte convenuta sono ripetibili dalla stessa.

Il ricorso della donna viene rigettato.

Le spese di lite sono dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Avv. Emanuela Foligno

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