Accertamento della responsabilità concorrente in caso di scontro tra auto e moto

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Con sentenza n. 2819 del 2017, il Tribunale di Milano accertava la responsabilità concorrente dei due conducenti in proporzione del 70% dell’attore, con il concorso del residuo 30% del convenuto.

La Corte di appello di Milano, previa conferma dell’accertamento della responsabilità concorrente nei termini indicati dal primo Giudice, riconosceva dovuto l’ulteriore importo di 30.000 euro a titolo di danno patrimoniale.

Il ricorso in Cassazione

La decisione viene impugnata. La Cassazione formula la seguente proposta di definizione del giudizio:

Tutti i motivi di ricorso, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti quanto l’apprezzamento – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie è attività riservata al Giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.
Che non sono più ammissibili le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Vizi, questi ultimi, all’evidenza non ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, il ricorso è inammissibile” (Cassazione civile, sez. III, 28/08/2024, n.23296).

La rilevanza causale delle condotte dei rispettivi conducenti

Il ricorrente chiede la decisione del ricorso insistendo sulla circostanza che la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di motivare in merito all’apporto e alla rilevanza causale delle condotte dei rispettivi conducenti, in modo da non rendere intellegibile il ragionamento logico sotteso alla definitiva gradazione della responsabilità concorrente.

Secondo il ricorrente, anche la proposta di definizione appare non corretta per lo stesso motivo. Il Consigliere afferma infatti che “le specifiche censure dirette a denunciare vizi di motivazione omettono di considerare che non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata”. Ebbene, è proprio la mancata coerenza della decisione che viene censurata.
Le due violazioni al codice della strada imputate al ricorrente (conducente del motociclo) sarebbero oggettivamente incompatibili tra loro (“aver non solo omesso di fermarsi/dare la dovuta precedenza all’intersezione da egli percorsa e la Via Mazzini percorsa dall’auto, ma anche per aver poi attraversato in moto e sulle strisce pedonali quest’ultima via”).

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

Non è semplicemente possibile che il motociclista abbia posto in essere entrambe le condotte perché una esclude l’altra, non dal punto di vista giuridico ma fattuale.

Difatti, gli altri elementi di fatto accertati dai Giudici di merito consentirebbero di affermare che la possibile dinamica è solo una: dal momento che i Giudici di merito hanno accertato che “il punto di impatto che comprova la collisione sulle strisce pedonali e verso la metà della carreggiata percorsa dall’automobile”, non si può nemmeno affermare che la contraddizione si debba da un’analisi del materiale probatorio, perché emerge dal testo stesso della sentenza impugnata.

Le risultanze probatorie avrebbero dovuto condurre all’affermazione che il motociclista percorresse via Cairoli quando, giunto all’intersezione con via Mazzini, si fosse portato sulle limitrofe strisce pedonali per attraversare la carreggiata per raggiungere il marciapiede opposto. Superata la prima semicarreggiata e giunto oltre la metà della semicarreggiata opposta (sempre sulle strisce pedonali, punto d’urto iniziale riconosciuto dalla Corte d’Appello), veniva travolto dal veicolo Smart, che nel tentativo di evitare l’impatto tentava di sterzare verso sinistra ma non riusciva a scongiurarlo, andando a colpire la fiancata destra del ciclomotore con la propria parte angolare anteriore destra. Da ciò, considerato che la velocità accertata del ciclomotore era di poco superiore rispetto a quella di un pedone che procede a passo svelto, avrebbe dovuto derivare la necessaria dichiarazione di responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente dell’autoveicolo.

Secondo la Cassazione non risulta contradditoria la decisione dei Giudici di appello

Viene osservato che dal conducente di un veicolo un incrocio può essere anche attraversato, per sua scelta, certamente inusuale, impegnando l’intersezione senza restare sulla carreggiata che la esprime, ma impegnandola sulla parte in cui sono presenti le strisce pedonali riservate ai pedoni per attraversare sia provenendo dalla stessa direzione da lui percorsa, sia dal senso contrario sulla stessa mano della direzione di marcia del veicolo.

Cioè è possibile che, sebbene con palese specifica violazione della destinazione delle strisce, quel conducente impegni nel detto modo l’intersezione. Conseguentemente, non rivela alcuna contraddizione l’affermare che nell’attraversare l’intersezione in questo modo egli può violare pure l’obbligo di dare precedenza gravante su di lui in relazione all’impegno dell’incrocio stradale e ciò non diversamente dal se l’avesse impegnato rimanendo sulla sede stradale.

Sostiene, inoltre il motociclista, che i Giudici di merito avrebbero dovuto considerare l’invalidità al 41,5% fino all’esecuzione degli interventi o al pagamento del risarcimento e che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul dedotto errore del Tribunale, il quale avrebbe valutato l’invalidità permanente al 35%, travisando la CTU. Il CTU avrebbe inizialmente quantificato l’invalidità al 41,5%, precisando che, solo dopo l’esecuzione di interventi protesici, essa si sarebbe ridotta al 35%.

Questa seconda censura sollecita, in realtà, una diversa rilettura degli esiti istruttori, non sindacabile in Cassazione e il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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