La vittima, nell’intento di attraversare la strada per recarsi al supermercato, poggiava il piede sull’asfalto deformato, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra. Per tale ragione cita a giudizio il sindaco del Comune e chiede il risarcimento della somma di 5.200 euro per danni fisici e morali.
Preliminarmente il Giudice dà atto che nell’accertamento della responsabilità degli enti pubblici assume rilievo la condotta del danneggiato, sia nell’ipotesi di responsabilità oggettiva (art. 2051 c.c.), che aquiliana (art. 2043 c.c.).
Per tale ragione gli utenti della strada sono gravati, in guisa del principio di autoresponsabilità, da un dovere di attenzione e diligenza. In tal senso è onere del custode provare che l’evento dannoso sia stato determinato in tutto o in parte dal comportamento del danneggiato.
Il danneggiato ha l’onere di provare il nesso causale. Quindi deve dimostrare che l’evento si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Calando tali principi al caso concreto, i testimoni ascoltati e il materiale fotografico prodotto in giudizio confermano la dinamica della caduta. Viceversa, il Comune non ha fornito la prova di avere attuato le precauzioni necessarie per far sì che la strada in custodia non fosse potenzialmente dannosa per l’asfalto deformato.
Venendo al ristoro del danno, il CTU ha quantificato un danno biologico del 7%, oltre inabilità temporanea e il Giudice liquida l’importo di 12.025,36 euro. Addossate al Comune anche le spese di lite (Tribunale Taranto, Sez. II, sentenza del 25/1/2024 – Giudice Tazzoli).
Avv. Emanuela Foligno