L’ accesso alla videosorveglianza comunale in caso di incidente deve essere concesso (TAR Marche, sez. II, sent., 4 settembre 2023, n. 538).
Le immagini dell’incidente estrapolate per accesso alla videosorveglianza comunale devono essere rilasciate a chi ne ha titolo, rispettando i soggetti estranei all’evento che devono essere oscurati.
Il diritto di accesso alle immagini della videosorveglianza del Comune non deve essere negato a priori per motivi di riservatezza. La pubblica amministrazione non deve limitare l’esercizio del diritto di accesso con regolamenti municipali inadeguati, deve anzi predisporre protocolli finalizzati ad agevolare gli utenti e il buon funzionamento degli uffici pubblici.
L’automobilista coinvolto in un sinistro stradale chiedeva al Comune di Fano le immagini di videosorveglianza utilizzate dalla Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’evento.
La richiesta veniva rigettata in quanto secondo il “Regolamento Comunale per la Videosorveglianza”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 24 giugno 2015, le finalità della videosorveglianza sarebbero solo quelle di sicurezza urbana e del controllo dei luoghi ove avviene l’illegittimo deposito di rifiuti. Ancora, sempre in base al medesimo Regolamento: “per le altre immagini o filmati degli apparati di videosorveglianza acquisiti dalla Polizia Municipale ed utilizzati dalla stessa o da altre forze di polizia per ragioni di sicurezza urbana ricollegabili a finalità giudiziarie, l’interessato potrà aver diritto all’estrazione di dati che lo riguardano, se non ancora cancellati, solo su espressa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente”.
Il rifiuto viene impugnato e il ricorrente rimarca la sua legittimazione e interesse all’accesso richiesto e lamenta l’illegittimità del provvedimento per violazione degli artt. 22 e ss., L. 241/1990, regolamento UE n. 679/2016 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, oltre che per difetto di motivazione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente il Giudice amministrativo evidenzia che le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto d’accesso. Ed ancora, il diritto di accesso non può essere limitato, o impedito, da un regolamento comunale in quanto la fonte del diritto di accesso sorge dalla Legge, che è fonte superiore rispetto ai pareri interni dell’ente locale e/o ai regolamenti locali.
L’art. 24, comma 7, L. 241/1990 espone un’autonoma funzione del diritto d’accesso: quella difensiva, caratterizzata da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi.
Ricorda il Collegio che la nozione di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché il detto documento riguardi un’attività di pubblico interesse, o sia utilizzato, o sia detenuto, o risulti significativamente collegato, con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale.
Ciò posto, il diritto alla riservatezza dei soggetti estranei alla vicenda per cui si chiede l’accesso (nel caso in esame sinistro stradale), e presenti nel materiale cui si fa accesso, deve sempre essere consentito. In tal senso la Polizia Locale dovrà adottare delle regole e/o protocolli per procedere all’oscuramento di soggetti estranei ripresi dalle videocamere, prima di fornirne copia agli interessati.
Napoli 253/2023 cit.). 1.5 Il ricorrente ha argomentato, nell’istanza e nel ricorso, sull’interesse ad ottenere l’ostensione dei documenti richiesti. 2 Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la richiesta di accesso in esame possa essere accolta in parte e con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda in questione. In particolare, alla luce dei criteri citati e in ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione, l’accesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente strettamente indispensabili con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda (ancora Tar Napoli 253/2023). 2.1 Nei termini e limiti di cui sopra, pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato al comune di Fano di esibire al ricorrente, tramite il Responsabile del settore Polizia Locale, solo le immagini sopra specificate e con le cautele dovute nei sensi di cui sopra, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se anteriore della presente sentenza. 2.2 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo.
Conclusivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite.
Avv. Emanuela Foligno
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