Affidamento dei figli e rispetto del principio della bigenitorialità

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affidamento dei figli

Secondo l’uomo, la decisione dei giudici del merito in materia di affidamento dei figli impediva l’esercizio del diritto della minore alla bigenitorialità

In materia di affidamento dei figli, va assicurato, nell’interesse superiore del minore, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione.

Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 28883/2020 pronunciandosi sul ricorso di un padre avverso il decreto della Corte di appello che, decidendo nel procedimento promosso nei confronti della ex compagna per conseguire una modifica della regolamentazione del diritto di visita della figlia minore, in riforma della decisione ampliativa del diritto assunta in primo grado, aveva disposto che la frequentazione tra la minore ed il padre proseguisse con le modalità già stabilite nel precedente decreto del Tribunale, invitando le parti ad attuare un percorso di mediazione.

L’uomo, nel rivolgersi alla Suprema Corte, si doleva che la Corte territoriale, riformando la decisione di primo grado ed avendo ritenuto di recepire le conclusioni del CTU – disattese in primo grado -, avesse mantenuto il regime di visita instaurato quando la minore aveva sei mesi, regime che escludeva il pernotto ed era giustificato dalla tenerissima età della bambina, e riteneva che ciò impedisse l’esercizio del diritto della minore alla bigenitorialità. Sosteneva poi che la conflittualità tra i genitori non potesse ostare all’attuazione dell’affidamento condiviso, nel caso già disposto, e lamentava che le ridotte modalità di visita inducessero una condivisione solo formale dell’affidamento.

Inoltre, a detta del ricorrente, il regime di visita stabilito comportava delle “restrizioni supplementari”, ostative alla creazione di una relazione strutturata con la minore in attuazione del diritto di quest’ultima alla bigenitorialità.

Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Per la Cassazione, la lettura riservata dalla giurisprudenza di legittimità del superiore interesse della prole, atteso il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, si è spinta a ritenere giustificata l’adozione, in un contesto di affidamento, di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, nell’apprezzato loro carattere recessivo rispetto all’interesse preminente del minore, che tuttavia devono essere adottati sulla scorta di un rigoroso controllo anche alla luce dei recenti arresti della Corte EDU.

Di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, proprio in tema di “restrizioni supplementari” che “pur dovendosi riconoscere all’autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori”.

Nell’interesse superiore del minore, infatti, “deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole”.

Nel caso di specie, la Corte di appello, tenendo conto della conflittualità tra i genitori e dando atto di aderire alle conclusioni raggiunte dalla CTU nel valutare le domande di riforma della decisione di primo grado, si era soffermata esclusivamente sul vissuto della madrea, relativo alle vicende risalenti – connesse al difficile concepimento, conseguente al fatto che il compagno le avesse nascosto i suoi problemi di fertilità, e sul comportamento definito “superficiale” dell’uomo che, in occasione dello svolgimento della CTU e delle attività istruttorie, aveva nascosto al CTU di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale e fornito poi – dopo che la vicenda era stata rivelata dalla stessa bambina che ne era, in qualche modo, già a conoscenza – versioni contrastanti della situazione personale ed affettiva.

Non risultava invece alcun approfondimento rispetto al superiore interesse della minore ad una reale bigenitorialità da individuare, in particolare, in merito alle dinamiche relazionali ed affettive padre/figlia, come sviluppatesi nel corso degli anni che avevano visto la neonata evolversi in bambina; inoltre non era in alcun modo stato illustrato da cosa fosse evincibile la attuale adeguatezza dei provvedimenti adottati dal giudice dal Tribunale per una bambina di sei mesi – confermati dalla Corte di appello – rispetto ad una bambina di sei anni.

Mancava, invero, del tutto – hanno concluso dal Palazzaccio – una specifica motivazione in ordine alle eventuali ragioni che avevano indotto la Corte di merito ad escludere il pernotto ed un ampliamento della frequentazione infrasettimanale con il padre, nella inosservanza del principio della bigenitorialità segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo.

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