La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla legittimità delle sanzioni disciplinari se in azienda manca la affissione del codice disciplinare

Se manca la affissione del codice disciplinare in azienda, le sanzioni disciplinari possono essere ritenute legittime?

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 279/2018, ha fornito delle precisazioni circa l’obbligo di affissione del codice disciplinare all’interno dell’azienda.

Secondo i giudici, non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare solo in alcuni casi.

Quelli, cioè, in cui il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito. Ciò in quanto contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale.

Nel caso di specie, una società aveva agito in giudizio per accertare la legittimità della sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione che era stata irrogata a un proprio dipendente.

La domanda era stata rigettata in primo grado. Quindi, la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, che aveva annullato la sanzione stessa.

Secondo la Corte d’appello, il giudice di primo grado aveva correttamente ricollegato l’illegittimità della sanzione irrogata “sulla mancanza di prova dell’affissione del codice disciplinare”.

Non solo. La Corte ha precisato che non poteva affermarsi che, nel caso di specie, l’affissione fosse superflua.

Ciò in quanto “la peculiarità dell’addebito, sostanzialmente consistito nella pretesa del lavoratore di prestare la propria attività in difformità ad un contestato provvedimento di collocazione in ferie d’ufficio, rendeva difficile affermare di essere in presenza di condotta adottata in violazione di basilari e generali regole di comportamento”.

La società, ritenendo la decisione ingiusta, si è rivolta in Cassazione.

Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, nel rigettare la domanda, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 7 della legge n. 300 del 1970.

Questo poiché la stessa aveva erroneamente escluso che la condotta addebitata al lavoratore fosse riconducibile alla “violazione dei generali doveri facenti capo al lavoratore”. Pertanto, per la sanzionabilità, non era richiesta l’affissione del codice disciplinare.

E nemmeno la Cassazione ha aderito a tali considerazioni, rigettando il relativo ricorso.

Per i giudici, infatti, “non è necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare” solo in alcuni casi.

Quelli in cui “il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale”.

In questo caso, però, il giudice d’appello aveva adeguatamente escluso che la condotta in oggetto rientrasse tra quelle per cui non è richiesta l’affissione.

Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro. La sentenza impugnata è stata quindi confermata integralmente.

 

 

 

 

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