La Cassazione ha fatto il punto su guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato, specificando quali vantaggi comporti la scelta di quest’ultimo
Quando si parla di guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato quali vantaggi può comportare la scelta di quest’ultimo?
In merito si è espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 832/2018, nella quale i giudici hanno fornito chiarimenti in merito a guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato.
Prima di tutto occorre una premessa importante.
A seguito dell’entrata in vigore della legge numero 103/2017, il conducente che si mette alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, provoca un sinistro stradale e, in sede processuale, sceglie il rito abbreviato, soggiace a una pena diminuita della metà e non più di un terzo.
A prevederlo è il nuovo articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale.
Gli effetti di tale articolo si estendono anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. Il tutto, a meno che non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile.
Nella sentenza in oggetto su guida in stato di ebbrezza e rito abbreviato, la Corte di Cassazione ha rilevato che l’attuale previsione comporta, in caso di condanna, un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo.
Inoltre, per i giudici, deve essere considerato ormai consolidato il principio in forza del quale il trattamento sanzionatorio ha sempre delle ricadute sostanziali, anche se è collegato alla scelta del rito.
Ne consegue, pertanto, che esso soggiace alla disciplina complessiva dell’articolo 2 c.p. (che si occupa della successione delle leggi penali), con conseguente applicabilità anche alle fattispecie anteriori, salva sentenza irrevocabile.
Quindi, la Corte di Cassazione ha specificato quanto segue.
“La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato…ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all’illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell’esercizio di una facoltà processuale”.
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
STUPEFACENTI E GUIDA: QUANDO IL DATO CLINICO NON È SUFFICIENTE




