Il temine decennale utile per ottenere l’aggravamento dell’infortunio, decorre, ai fini della identificazione della nozione di “costituzione della rendita”, dalla data di decorrenza della stessa (Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 2888 del 29 dicembre 2020)
Il Tribunale di Velletri rigettava la domanda proposta nei confronti dell’Inail dal lavoratore per il riconoscimento dell’indennizzo per l’infortunio sul lavoro avvenuto il 19/6/2005 nella misura del 9%, a titolo di ulteriore danno biologico per aggravamento dell’infortunio e, all’esito di cumulo con il danno biologico già precedentemente riconosciuto nella misura del 33%, con conseguente condanna dell’Istituto ad erogare la rendita unica nella misura del 40% o comunque superiore al 36%.
Il Giudice di primo grado non accoglieva la domanda di aggravamento per decorso del termine decennale rilevando che il lavoratore subiva l’infortunio in data 19/6/2005.
La CTU espletata accertava l’aggravamento nella misura del 5% a decorrere dall’1/3/2018, ovverosia oltre il periodo decennale decorrente dall’infortunio.
Il lavoratore ricorre in appello lamentando che la stabilizzazione dei postumi veniva comunicata all’Inail a seguito di revisione attivata il 15/12/2015 e che per tale ragione non poteva ritenersi superato il termine decennale.
La Corte evidenzia che il lavoratore è titolare di rendita per menomazione di integrità psicofisica del 36% dal 27.10.2005 per esiti di trauma distorsivo caviglia dx in data 19.6.2005 e infortunio pregresso occorso nel mese di giugno 2001 e consistito in frattura gomito dx e frattura scomposta di polso dx. Tale valutazione è stata confermata nella revisione al decennio effettuata dall’Inail in data 17.11.2015.
A seguito di tale revisione il lavoratore chiedeva il riconoscimento dell’aggravamento dei postumi dell’infortunio del 27.10.2005 dal 4% al 9% e l’erogazione della rendita unica nella misura del 40% .
Il CTU in primo grado ha riconosciuto un aggravamento a decorrere dall’1.3.2018, pari al 5% e tenuto conto della menomazione preesistente ha operato una valutazione complessiva della rendita pari al 37%.
Per tali ragioni l’appello viene ritenuto infondato.
Il termine di dieci anni dalla data dell’infortunio – o di quindici in materia di malattia professionale – entro il quale, ai sensi dell’art. 83, comma 8, e dell’ art. 137, ultimo comma, D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 , può procedersi alla revisione della rendita – non è nè di prescrizione ne’ di decadenza, non incidendo sull’esercizio, ma sull’esistenza stessa del diritto, in quanto delimita l’ambito riconosciuto al lavoro e in genere delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche.
La Corte ribadisce che la scadenza del termine di dieci anni dalla data di costituzione della rendita per inabilità da infortunio sul lavoro, segna il momento finale del periodo entro il quale deve intervenire l’aggravamento o il miglioramento rilevante ai fini della revisione, alla quale pertanto non può farsi luogo ove detta modifica si sia verificata oltre il decennio.
Per contro, è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che il lavoratore provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento che consente la revisione della prestazione economica della rendita per aggravamento o miglioramento.
Inoltre, l’aggravamento invocato deve essere collegato all’infortunio indennizzato con esclusione di eventuali cause successivamente intervenute ed estranee al rischio lavorativo.
La revisione del lavoratore veniva disposta il 17.11.2015 ed essendo stato accertato un aggravamento dei postumi dell’ultimo infortunio a decorrere dall’1.3.2018, pari al 5% , il temine decennale era ormai decorso, prendendo come riferimento, ai fini della identificazione della nozione di “costituzione della rendita”, la data di decorrenza della stessa (27.10.2005).
La Suprema Corte ha affermato “la necessità di accertare se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall’originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione , specificando che e’ solo tale naturale evoluzione che soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi , mentre la concausa sopravvenuta causalmente dipendente dall’infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui all’art. 83 settimo comma t.u. n.1124/1965 e non ne consente l’applicazione”.
L’aggravamento delle condizioni dell’infortunio è avvenuto a decorrere dall’anno 2018 e costituisce la naturale evoluzione del processo morboso, in atto dall’anno 2005, non può dunque applicarsi l’art. 80, terza ipotesi, del TU n. 1124/1965 che impone la considerazione unitaria dei postumi singolarmente inferiori al minimo indennizzabile riferibili ad una concausa sopravvenuta e non all’aggravamento dell’originario stato morboso.
Per tali ragioni la Corte d’Appello rigetta il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
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