Uomo aggredito da un cane fuggito dal recito dell’abitazione: 7.800 euro circa è la somma che il proprietario dovrà versare alla parte danneggiata, oltre interessi
L’attore aveva agito in giudizio esponendo di essere stato aggredito da un cane mentre stava passeggiando lungo una via cittadina.
L’animale, sbucato improvvisamente dal recinto della civile abitazione del suo proprietario, lo aveva aggredito morsicandolo alla gamba destra, come attestato dal certificato emesso dal Pronto Soccorso, ove si evinceva che l’attore, a seguito dell’aggressione dell’animale, riceveva un’immediata medicazione, un vaccino antitetanico con prognosi di sette giorni e prescrizione di assunzione di due compresse di antibiotico.
Stante la persistenza del dolore, l’attore si rivolgeva successivamente ad un altro medico, il quale gli prescriveva ulteriori 15 giorni di malattia. Di qui l’azione in giudizio e la richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma complessiva di €.8.879,60.
La responsabilità per i danni cagionati da animali
Il Tribunale di Perugia (sentenza n. 1691/2019) ha accolto l’istanza ribadendo il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell’art. 2052 c.c. il proprietario di animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito e tale presunzione di responsabilità opera previo accertamento del nesso di causalità tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso. Il proprietario, o eventualmente l’utente, non si libera dimostrando la normale mansuetudine dell’animale, né provando di aver usato nella custodia di esso la comune diligenza, ma solo dando la prova del caso fortuito oppure se prova la colpa esclusiva del danneggiato, come nel caso che questo entri in un fondo recintato con la coscienza e volontà di introdurvisi”.
A tal proposito pronunce anche recentissime hanno spiegato che, se è vero che l’art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore dell’animale e che il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno, incombendo sul danneggiante la prova del caso fortuito, è altresì vero che, in mancanza di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato, la responsabilità resta imputata a chi si trova in relazione con l’animale, perché ne è proprietario o perché ha comunque un rapporto di custodia sul medesimo (Cassazione civile sez. III – 19/07/2019, n. 19506); e che nella responsabilità per danni cagionati da animali si verifica l’inversione dell’onere della prova sul nesso causale: compete all’attore provare l’esistenza di un nesso eziologico tra la condotta-comportamento dell’animale e l’evento dannoso, mentre il convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune o la massima diligenza e prudenza nella custodia dell’animale, bensì dovrà solo ed unicamente dimostrare, positivamente, l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale cioè il nesso tra la condotta dell’animale e l’evento lesivo (Tribunale – Avezzano, 06/02/2019, n. 33). Ed infine che, in tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione del medesimo. (Cassazione penale sez. IV – 18/09/2018, n. 52122).
La decisione
Nella vicenda in esame, il danneggiato aveva assolto all’onere su di esso incombente di dimostrare: di essere transitato davanti all’abitazione del convenuto, non proprio per fare una passeggiata come aveva dichiarato all’inizio, ma per fare del volantinaggio, inserendo degli opuscoli nelle cassette postali poste all’esterno delle varie abitazioni; di essere stato aggredito da un cane con un morso al polpaccio destro, come risultante dal referto del Pronto Soccorso, cui egli stesso di era rivolto nell’immediatezza del fatto; che il cane in questione era di proprietà del convenuto, come attestato da quest’ultimo.
Al fine di determinare il quantum del risarcimento il giudice umbro ha fatto ricorso ai parametri indicati nelle tabelle milanesi, aggiornate al 2018.
Perciò, considerato che all’epoca dell’evento lesivo l’attore aveva compiuto il 36 anno di età e che il consulente medico legale aveva accertato una riduzione della capacità psico-fisica dell’ordine del 4%, per una sua invalidità temporanea totale di giorni sette, parziale al 50% di giorni dieci e al 25% di giorni cinque, la somma risarcitoria complessiva è stata individuata in €.7.799,55 oltre interessi legali ed €.181,50 per spese di perizia medica di parte.
La redazione giuridica
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