La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del Comune per l’episodio che ha visto un alunno investito da un autobus. La vicenda, segnata da un concorso di colpa attribuito in larga parte alla giovane vittima, offre spunti rilevanti in tema di sicurezza scolastica, obblighi di vigilanza e applicazione dell’art. 1227 c.c. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 20 giugno 2025, n. 16590).
I genitori dell’alunno convenivano dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la società Atam s.p.a., il Comune di Reggio Calabria, il Ministero dell’Istruzione, il Liceo Classico di Reggio Calabria e l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, in relazione al sinistro occorso il 10.10.2016, allorquando il figlio, alunno dell’indicato istituto scolastico, rimaneva vittima di un sinistro perché investito da un autobus di ATAM s.p.a.
La dinamica dell’incidente dell’alunno investito da un autobus
Allegano gli attori che a causa di alcuni lavori in fase di esecuzione presso il Liceo Classico, i ragazzi per un lungo periodo venivano fatti entrare all’interno del plesso, non dai due ingressi principali predisposti e diversificati per contenere la calca degli studenti, ma dall’ingresso secondario (c.d. via di fuga). Tra l’edificio scolastico e la strada di grande transito vi era un marciapiede di ridottissime dimensioni, sul quale la mattina si accalcavano inevitabilmente tutti gli alunni all’orario di ingresso, così come durante l’uscita dalla scuola. La mattina del 10/10/2006, giunto di fronte all’entrata dell’Istituto per andare a scuola, per il solo fatto di avere, nella calca, posto i piedi fuori dal marciapiede, la vittima veniva investita dall’autobus di linea.
Il ragazzo a seguito del grave infortunio aveva subito lesioni tali da imporre lunghi ricoveri e diversi interventi chirurgici presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e l’Ospedale Niguarda di Milano, nonché controlli medici anche in Svizzera. Tale grave episodio, costringeva i genitori a trasferirsi a Milano per quasi tre mesi per seguire il ragazzo, affidando gli altri figli più piccoli ai parenti più prossimi.
Secondo gli attori la Responsabilità del sinistro era imputabile ad Atam s.p.a., che, aveva scelto un percorso sicuramente non prudente; al Comune di Reggio Calabria per non aver predisposto un servizio di vigilanza durante il tempo di accesso alla scuola; all’Istituto scolastico che, imponendo l’accesso solo attraverso la via di fuga non aveva apprestato nessun accorgimento significativo a tutela dell’alunno investito dall’autobus; all’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, perché non aveva predisposto le adeguate misure di sicurezza.
Il Tribunale di Reggio Calabria (sentenza n. 1330/2019) rigetta la domanda ritenendo assorbente il comportamento del ragazzo infortunato che avrebbe rappresentato il fattore causale esclusivo dell’evento, configurandosi come prova del caso fortuito nell’ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero come dato idoneo ad elidere il nesso causale nell’ambito della responsabilità ex art. 2043 c.c., giungendo così alla conclusione che l’accertamento del comportamento colposo del ragazzo… esclude la responsabilità ex art. 2054 c.c..
La sentenza dei giudici di secondo grado
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, dopo aver stralciato la posizione di tutte le parti convenute ad eccezione del Comune di Reggio Calabria, in parziale riforma dichiara la responsabilità del Comune di Reggio Calabria, con il concorso del ragazzo nella misura del 60%.
Osserva la Corte d’appello che:
- sulla base dell’istruttoria orale era emerso che il ragazzo, al momento del sopraggiungere dell’autobus, era sceso dal marciapiede ponendo i piedi sulla strada pubblica e finendo per essere colpito ad una gamba.
- Era da escludere la responsabilità del Ministero e dell’Istituto scolastico, poiché l’obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli studenti, derivante dal contratto che si instaura al momento della loro ammissione, sussiste per il tempo in cui questi fruiscono della prestazione scolastica, mentre il sinistro si era verificato prima dell’inizio della prestazione scolastica e fuori dall’edificio dell’istituto.
- Il comportamento del ragazzo integrava gli estremi del concorso di colpa ex art. 1227 cc perché, senza voltarsi, si era improvvisamente spostato dal marciapiede ponendo un piede sulla strada dove sopravveniva l’autobus. Tale comportamento non era scusabile non emergendo uno spintonamento da parte di qualcuno.
- Il concorso di colpa del danneggiato, con conseguente riduzione del risarcimento del danno, non poteva essere escluso dalla minore età, “in quanto il riferimento al “fatto colposo del creditore” di cui all’articolo 1227 c.c. non si riferisce a un comportamento colposo quanto piuttosto a un comportamento oggettivamente in contrasto con le regole di condotta, prescindendo dunque dall’imputabilità”.
- La gravità della condotta dell’infortunato induceva a determinare il concorso di colpa del danneggiato stesso in misura pari al 60%.
La questione finisce in Cassazione che esprime giudizio integrale di rigetto
I ricorrenti si dolgono della mancata considerazione dello stato dei luoghi e dell’affollamento degli studenti presenti sul marciapiede al momento del fatto. In particolare, la valutazione del Giudice di appello si è basata sulle dichiarazioni di due testi, ma la ricostruzione della dinamica sarebbe errata e incompleta oltre che smentita da altri i testi, i quali avevano riferito che al momento del sinistro vi erano molti ragazzi in fase di ingresso nell’edificio scolastico, peraltro in un contesto connotato dall’esistenza di un solo accesso per gli studenti, dato lo svolgimento di lavori di ristrutturazione presso la struttura scolastica disposti dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, e in assenza di adeguate misure di sicurezza attese le esigue dimensioni del marciapiede.
L’argomentazione è inammissibile: quand’anche i fatti il cui esame sarebbe stato omesso fossero costituiti dallo stato dei luoghi e dall’affollamento di studenti presenti sul marciapiede (emersa in corso di causa) al momento del fatto, la censura sollecita la rivalutazione delle prove compiuta dal Giudice di merito.
I ricorrenti non indicano un fatto, ossia un preciso accadimento, o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità.
La giurisprudenza, con indirizzo ormai granitico, ha chiarito come non rientrano nella nozione di fatto: (a) le argomentazioni o deduzioni difensive; (b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; (c) una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa.
L’esclusione del Ministero e dell’Istituto scolastico nel caso dell’alunno investito da un autobus
I ricorrenti, pur evocando formalmente l’omessa valutazione di elementi di fatto (lo stato dei luoghi e la calca degli studenti presenti sul marciapiede al momento del fatto), lo fanno sulla base del richiamo dell’istruttoria svolta, il cui scrutinio completo dovrebbe portare a una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e solo previo questo nuovo accertamento in fatto a una diversa soluzione in diritto in ordine sia all’invocata responsabilità del Ministero e dell’Istituto scolastico, sia all’esclusione dell’applicazione dell’art. 1227, comma primo, cc rispetto alla condotta della vittima del sinistro.
Ancora, i ricorrenti lamentano la esclusione dalla Responsabilità in capo all’Istituto Scolastico Liceo Classico e al Ministero dell’Istruzione perché “il sinistro avveniva prima dell’inizio della prestazione scolastica e fuori dall’edificio scolastico e da una pertinenza scolastica, in quanto occorso sulla strada comunale”.
Ebbene il vizio denunciato presuppone l’omessa decisione su un capo di domanda, ma questo è incompatibile con la concorrente prospettazione di una erronea ricostruzione fattuale, che poi avrebbe dato luogo a una attività di sussunzione non adeguata, sì che la pretesa violazione dell’art. 112 cpc non è logicamente compatibile con l’asserita prospettazione di una violazione e/o falsa applicazione di norme.
In altri termini, ciò che è determinante è l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il Giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Anche in questo caso, quanto censurato è finalizzato a una inammissibile revisione del giudizio di fatto rimesso esclusivamente al Giudice del merito.
La corretta ricostruzione della dinamica del sinistro
I ricorrenti rappresentano anche che una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro avrebbe escluso l’applicabilità dell’art. 1227 c.c.. Invece, la Corte d’appello, sempre secondo i ricorrenti, avrebbe erroneamente configurato la condotta del ragazzo contraria alle regole dell’ordinaria diligenza per essersi spostato dal marciapiede ponendo un piede sulla strada, dove stava sopraggiungendo l’autobus.
Anche questa lamentela è inammissibile: l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere ritenute tali, devono considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere.
I ricorrenti si sono, però, limitati a contestare uno dei paragrafi della sentenza di appello assumendo come errata la ricostruzione del sinistro, perché il ragazzo aveva agito improvvisamente (riferito alla discesa dal marciapiede) a causa della calca e della situazione dei luoghi, quindi la sua condotta non la si sarebbe potuta qualificare come imprudente o negligente, senza indicare le ragioni asseritamente errate svolte dalla Corte di appello.
Avv. Emanuela Foligno





