In attuazione delle direttive europee il Governo ha approvato un decreto legislativo per l’ammissione al gratuito patrocinio anche per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali

Ammissione al gratuito patrocinio anche per gli indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali. Così come per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri dello scorso 27 febbraio, con l’approvazione di un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016. Il provvedimento è stato proposto dal Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.
Il decreto – si legge in una nota di Palazzo Chigi – intende garantire l’effettività del diritto di avvalersi di un difensore”. Il tutto “assicurando che le spese per l’assistenza legale, in casi specifici, siano poste a carico dello Stato”.La nuova normativa tutela, in particolare, il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale, il diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari e rafforza le garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
Il testo si applica, inoltre, alle persone che non erano inizialmente indagate o imputate, ma che ne assumono la qualità nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità.

Il testo ha ottenuto parere favorevole dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il gratuito patrocinio è un istituto previsto al fine di consentire anche alla persona non abbiente di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi. Chi è ammesso al gratuito patrocinio può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato sino ad oggi poteva essere richiesto nell’ambito di un processo civile e nelle procedure di volontaria giurisdizione. L’ammissione è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
 
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