Accolto il ricorso di una cittadina che si era vista negare il diritto all’assegno mensile per invalidi civili perché il reddito coniugale era superiore al limite di legge

Con l’ordinanza n. 11560/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una cittadina contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava l’INPS a corrisponderle l’assegno mensile per invalidi civili dalla data della domanda amministrativa al 31.12.2007 e dal 28.7.2013 in poi, con esclusione del periodo intermedio.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva, con unico motivo di censura, che la Corte di merito avesse ritenuto che nel periodo compreso tra il 31.12.2007 e il 28.7.2013 ella non avesse diritto alla provvidenza oggetto della domanda in quanto “il reddito coniugale è superiore al limite di legge”.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso, atteso che “in favore degli inabili parziari, beneficiari dell’assegno mensile di invalidità civile di cui all’art. 13, I. n. 118 del 1971, l’art. 14-septies, comma 50, d.l. n. 663/1979 (conv. con I. n. 33/1980), prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario sia con riferimento al coniuge sia a tutti gli altri componenti del nucleo familiare.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, la Cassazione ha quindi ritenuto di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame.

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