Lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 16 agosto 2025, n. 23407).
La vicenda
La Corte d’appello non avrebbe considerato i redditi effettivamente percepiti e lo stato di incapienza come derivante dalla dichiarazione dei redditi e la Cassazione dà ragione al richiedente.
La Corte d’appello di Firenze conferma la sentenza di primo grado che aveva respinto il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale.
In particolare, la Corte di Firenze ha ritenuto non dimostrato lo stato di bisogno, poiché, a dispetto della dichiarazione dei redditi negativa, l’interessato non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di separazione consensuale, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato in tal senso.
L’intervento della Cassazione
Il richiedente l’assegno sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato i redditi effettivamente percepiti e lo stato di incapienza come derivante dalla dichiarazione dei redditi.
La censura è fondata. Ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba essere “incolpevole”.
In particolare, lo stato di bisogno va desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno.
Assegno sociale e mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione
È dunque errata la decisione della Corte di appello che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione. Difatti la Corte, nonostante l’allegazione di una dichiarazione di redditi negativa, ha basata il proprio convincimento su un solo elemento, ovvero la mancata richiesta di assegno di mantenimento in sede di separazione.
Ne consegue la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Firenze per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del giudizio di Cassazione.
Il secondo motivo resta assorbito.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze.
Redazione






