Riconoscimento dell’assegno sociale e redditi effettivamente percepiti (Cass. civ., sez. VI – L,  6 ottobre 2022, n. 29109).

Riconoscimento dell’assegno sociale e interpretazione dei presupposti riguardanti i redditi del richiedente, in relazione allo stato di bisogno.

Il richiedente ha solo l’onere di «formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”».

La Corte d’Appello di Trento respingeva il gravame proposto per ottenere il riconoscimento dell’assegno sociale sul rilievo che l’interessato aveva rinunciato all’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato e quindi non versasse in stato di bisogno; accoglieva, invece, l’appello incidentale proposto dall’I.N.P.S. per ottenere la restituzione delle somme percepite fino al provvedimento di revoca assunto in autotutela dall’istituto previdenziale.

Il richiedente ricorre in Cassazione lamentando erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del L. n. 335 del 8 agosto 1995, art. 3, comma 6, per erronea interpretazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno sociale, con particolare riferimento allo stato di bisogno;  con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dell’art. 38 Cost., per erronea interpretazione delle disposizioni per la ripetibilità in ipotesi di indebito assistenziale.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata è errata laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosufficienza economica.

La Corte territoriale ha in realtà introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito dell’obbligo del richiedente l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza.

La legge non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell’accesso al diritto, nè ai fini della misura dell’assegno sociale.

La Corte d’Appello, piuttosto di valutare lo stato di bisogno effettivo del richiedente, ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia.

La disciplina prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere il riconoscimento dell’assegno sociale, ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani.

In definitiva, al richiedente “è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell’assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti “effettivamente percepito”.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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