È stata reintegrata la lavoratrice licenziata per aver asseritamente abusato di alcuni permessi concessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per l’assistenza al familiare disabile: le prove raccolte dall’investigatore privato non sono sufficienti a provare il comportamento illecito
I permessi per l’assistenza al familiare e il licenziamento
La società datrice di lavoro aveva licenziato una propria dipendente, “accusandola” di aver abusato di alcuni giorni di permesso, concessi ai sensi della Legge n. 104/1992, per l’assistenza in favore della cognata disabile.
Da quanto emero dalla relazione investigativa, la donna nelle giornate in contestazione non era mai uscita dalla propria abitazione e neppure si era mai recata presso l’abitazione del familiare..
Insomma da quanto accertato dall’investigatore privato, la lavoratrice non aveva mai prestato attività di assistenza in favore del familiare per cui usufruiva del beneficio, dedicandosi piuttosto ad attività di natura personale non riconducibili alle finalità proprie del predetto permesso.
Contro il provvedimento di licenziamento quest’ultima aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna chiedendone l’annullamento, la reintegra e il risarcimento del danno.
Ad avviso della ricorrente, le contestazioni disciplinari mosse nei suoi confronti erano del tutto prive di fondamento.
Il datore di lavoro aveva fondato il licenziamento in questione, unicamente sulle risultanze investigative degli investigatori privati cui era stato affidato l’incarico di sorveglianza; ma per il giudice del capoluogo emiliano, (sentenza n. 167/2020) tali prove erano scarsamente attendibili, in quanto inficiate da vizi inemendabili, tra cui in particolare, la circostanza che gli investigatori privati non si fossero accorti dell’esistenza di una seconda uscita-entrata, nel palazzo in cui abitava la donna all’epoca dei fatti.
Secondo l’ordinario criterio processuale di ripartizione dell’onere della prova, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza delle condotte asseritamente tenute dalla ricorrente e contestate quali illeciti disciplinari.
Ebbene, nel caso in esame, era pacifico che lo stabile in cui abitava la signora con il marito e la figlia, avesse un doppio accesso, non visibili congiuntamente da un unico punto di osservazione.
Tale elemento, peraltro, non era l’unico fattore che aveva inficiato le intere risultanze investigative. Anche i testi avevano confermato l’esistenza di una doppia entrata/uscita e che quest’ultima era solitamente utilizzata dalla donna nelle giornate di pioggia, perché consistente in un passaggio coperto tra gli scantinati.
Non soltanto. Dalle risultanze investigative era emerso che gli appostamenti degli investigatori, dinanzi all’uscita/entrata di abitazione della ricorrente e di quella della congiunta, cui prestava assistenza, fossero sempre state svolte da un unico investigatore privato, con turni di vigilanza continuativa anche superiore alle 12 ore consecutive, alle quali si aggiungevano a volte ulteriori ore di vigilanza.
“Tale metodologia di vigilanza – ha affermato l’adito Tribunale di Bologna – rende evidentemente scarsamente attendibili i rilievi delle suddette attività di vigilanza, posto che la metodologia in questione contrasta con ogni regola e buona pratica del settore, ed è comunque facilmente comprensibile a logica e buon senso, che dopo alcune ore passate in solitudine, all’interno di un abitacolo di una macchina, l’attenzione scema ed il difetto di attenzione aumenta esponenzialmente ad ogni ora ulteriore, con elevata possibilità di semiappisolamenti, momenti di assenza quasi totale di concentrazione, momenti di distrazione automatica, involontaria e subliminale, sovrapposizione involontaria di ciò che si è visto realmente e di ciò che si ritiene con aggiunta e correzione logica, di avere visto”.
La decisione
Inoltre, le fotografie prodotte in giudizio nulla provavano in ordine alle contestazioni mosse dal datore di lavoro; per tutte queste ragioni, il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna ha condannato la società a reintegrare la ricorrente nel posto e nelle mansioni svolte, o in mansioni equivalenti, e a risarcirle il danno, in misura pari alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute e non corrisposte, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra.
Avv. Sabrina Caporale
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