Merita l’applicazione delle attenuanti generiche l’imprenditore condannato per frode fiscale che comincia a pagare il debito di cui ha chiesto la rateizzazione

La vicenda

La Corte d’Appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata a carico dell’imputato, ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Da quanto ricostruito, l’uomo aveva indicato, nelle dichiarazioni Iva relative agli anni 2009 e 2010, elementi passivi fittizi per 24.000 euro nel 2009 e per 26.880 euro nel 2010, con Iva indebitamente detratta pari, rispettivamente a 4.000 euro e a 4.800 euro. Contro tale decisione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando con un unico motivo, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché l’imputato aveva cominciato a pagare il debito di cui aveva chiesto la rateizzazione.

In effetti, la difesa con l’atto di appello aveva avanzato due richieste, la seconda era finalizzata al riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo in tal senso sottolineato come la rateizzazione del debito tributario e l’inizio del pagamento fossero indici di resipiscenza ed osservando, altresì, che il valore dell’imposta evasa era modesto e che l’imputato aveva un solo precedente per un delitto colposo oggetto di una sentenza di patteggiamento.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 19064/2020) ha accolto il ricorso ritenendo illegittima l’impostazione seguita dalla Corte territoriale.

Già nella sentenza di primo grado, il GUP aveva escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche, non ravvisando elementi da valorizzare in tal senso, mentre nella parte dedicata alla determinazione della pena, aveva ritenuto equa la pena base di 6 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione, prima della riduzione di un terzo per l’applicazione della diminuzione del rito.

“Ora, a fronte dell’apparato argomentativo oggettivamente laconico posto a fondamento della determinazione, la difesa, aveva fornito elementi fattuali concreti a sostegno del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia sul versante oggettivo (l’entità evasa e l’inizio del pagamento tributario), sia sotto il profilo soggettivo (rimarcando in tal senso la non eccessiva gravità dell’unico precedente a carico dell’imputato)”.

La decisione

La censura, dunque, a prescindere da ogni valutazione circa la sua fondatezza non era generica, essendo stati esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Per queste ragioni, la Corte ha annullato la sentenza, rinviando la causa alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà rivedere la condanna alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

Avv. Sabrina Caporale

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