Atti persecutori, condanna confermata ma ansia e paura delle vittime vanno dimostrate

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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per atti persecutori, sottolineando però che lo stato di ansia e paura delle vittime non è stato adeguatamente dimostrato. Secondo i giudici, la prova del grave e perdurante disagio psichico deve emergere chiaramente dalle condotte dell’imputato e dal loro effetto concreto sulla vita delle persone offese, non limitandosi a generici riferimenti o dichiarazioni isolate (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 16 dicembre 2025, n. 40398)

I fatti

Entrambi i Giudici di Milano confermano la responsabilità del delitto di atti persecutori, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione e al risarcimento del danno a favore delle parti civili S.M.G. e M.P.E..

Dinanzi la Cassazione sostiene che la sentenza si limita a ribadire assertivamente, da un lato, l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e, dall’altro, a ritenere alla stregua di validi elementi di riscontro le dichiarazioni di numerosi testi, senza avvedersi delle contraddizioni emergenti dal raffronto tra il narrato di questi ultimi e quello delle parti civili.

Da un certo momento in poi, i rapporti condominiali ed economici delle parti si interrompono, ingenerando conflittualità e, soprattutto, malanimo nelle persone offese. Pertanto, non ha fondamento l’affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di animosità o rancore nei confronti dell’imputato, oggetto, al contrario, di una costante opera di “demonizzazione” da parte delle persone offese.

Deduce anche violazione/travisamento della prova, con riferimento alla mancata analisi della tipicità delle condotte contestate ai fini dell’integrazione del reato ascritto, oltre che dell’evento del reato, ritenuto sussistente sull’esclusiva base del generico riferimento alle condotte.

L’intervento della Cassazione

Nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure volte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.

Il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova.

Per quanto riguarda “il danno”, la Corte di appello ha correlato lo stato di ansia e di paura, come pure il mutamento delle abitudini di vita alle dichiarazioni delle persone offese (dal mutamento del luogo di incontro con i clienti, al timore di rimanere in ufficio sino a tarda ora) e alla tipologia di condotte e al loro progressivo peggioramento.

Atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura può essere dedotta

In tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa.

Le argomentazioni rese dai Giudici di merito sono insufficienti e non spiegano per quali ragioni, rispetto a tali dati, le antiche condanne dell’imputato giustificherebbero la prognosi negativa rispetto alla futura commissione di altri reati e la conclusione dell’insussistenza dei presupposti giustificativi del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.

Per tali ragioni, la Cassazione rinvia la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Avv. Emanuela Foligno

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